La prevenzione è Mutuo Soccorso?

Carlo ed Enzo hanno 55 anni, sono soci della stessa Società di Mutuo Soccorso ed entrambi sono in regola con il versamento di tutto quanto il dovuto. Purtroppo, entrambi hanno un tumore in fase iniziale al colon. Carlo ha già avuto qualche disturbo e il suo medico di base lo ha mandato in ospedale per procedere con alcuni accertamenti. Enzo, invece, non ha ancora notato alcun sintomo e quindi continua felicemente a fare il suo lavoro e la sua vita di tutti i giorni. Come può intervenire una Società di Mutuo Soccorso nel caso di Carlo ed Enzo?

Per il caso di Carlo la risposta è facile: può erogare un sussidio a copertura, parziale o totale, delle spese di diagnostica, secondo quanto previsto dalla lettera b dell’art. 1 della (tristemente) modificata legge 3818/1886… e svolgere, quindi, una delle attività qualificanti una Società di Mutuo Soccorso. E per Enzo? Nel caso di Enzo, a prescindere dalle raccomandazioni di qualsiasi Società medico-scientifica e dal fatto che il tumore del colon-retto è il più diffuso nel mondo occidentale, una Società che voglia applicare le normative previste e non voglia avvalersi di qualche sotterfugio (di puro buon senso), può mettersi tranquilla e aspettare che Enzo peggiori. Al massimo, potrà promuovere l’organizzazione di una serata in cui si informino i soci su quanto è diffusa e pericolosa questa malattia.

Si, però nemmeno Enzo sa di essere ammalato! Le SOMS mica hanno la sfera di cristallo!!! Già… e purtroppo si sono anche dimenticate di cosa significa prevenzione. In un paese normale, una Società di Mutuo Soccorso sarebbe incentivata a sostenere la prevenzione di una malattia di questo tipo e queste attività troverebbero posto tra quelle primarie e più qualificanti. Per Enzo e per tutti i soci di una data età, ad esempio, la Società di Mutuo Soccorso potrebbe organizzare annualmente un controllo del sangue occulto nelle feci, rimborsando l’acquisto o distribuendo gratuitamente o a prezzo convenzionato uno dei diversi kit in commercio e, se necessario, stipulando una convezione/accordo con un laboratorio o con l’ASL di riferimento. Tutto sommato si tratta di un’attività economicamente affrontabile anche da una piccola realtà: se tutti i soci che entrano nei 50 anni ricevono gratuitamente un kit certificato per il test in autocontrollo … 25 soci all’anno?… 300,00 euro nel peggiore dei casi!!! Nel mio piccolo, avrei organizzato uno screening… si chiama prevenzione, salva delle vite e fa risparmiare un sacco di soldi.

Come tutti ricorderanno, però, la (improvvidamente) modificata legge 3818/1886 recita:

Art. 1: “…. Esse (le SMS, ndr) non hanno finalità di lucro, ma perseguono finalità di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, attraverso l’esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi di una o più delle seguenti attività:
a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;
b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell’improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.
….
Per come la capisco io, che in un lontano passato mi iscrissi a giurisprudenza ma non andai mai molto oltre l’esame di Storia del Diritto Romano, l’attività di prevenzione …
NON è compresa alla lettera a in quanto questa specifica che uno stato di malattia, infortunio, invalidità o inabilità al lavoro, debba già sussistere.
NON è compresa alla lettera b in quanto la diagnosi e la cura di malattie e infortuni rappresentano passaggi successivi ad una evenutale attività di prevenzione non riuscita; ovviamente, se si confonde l’attività diagnostica e l’attività di prevenzione tutto cambia … ma sarebbe come vivere a Torino e confondere il granata con il bianconero.
NON è compresa nella lettera c in quanto … beh, è abbastanza evidente… a meno che non si voglia riconoscere una prevenzione sanitaria solo ai familiari superstiti dei soci deceduti;
La lettera d potrebbe essere utile a trovare qualche appiglio ma è necessario che le condizioni del socio siano “di gravissimo disagio economico a seguito dell’improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche“. Se consideriamo che ancora non è chiaro (e si discute) se una persona anziana con una pensione da 300,00 € sia da considerarsi priva di provvidenze pubbliche… Quindi, restando all’art. 1, direi che per la prevenzione ci sono pochissime speranze.

E’ vero che rimane sempre l’art. 2. C’è la possibilità, infatti, di “promuovere attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria…”. Parliamo, però, di un’attività complementare: se fai questa e non una delle altre quattro di cui sopra, in realtà non fai mutuo soccorso. Inoltre, sempre l’art. 2 ricorda che “Le società di mutuo soccorso non possono svolgere attività diverse da quelle previste dalla presente legge…”.

Per come la capisco io, perciò, la situazione si traduce così: se un socio si ammala, si infortuna, resta invalido o inabile al lavoro, persino se muore, noi possiamo intervenire. Se interveniamo a norma di legge, facciamo mutuo soccorso e quindi bene per il socio e bene per la Società. Invece, se il socio è sano e lavora felicemente, noi non possiamo fare nulla perchè mantenga la sua buona salute e resti vivo il più a lungo possibile. Anzi…

Naturalmente, c’è sempre chi dice che non bisogna prendere le cose alla lettera, che tutto è rimasto come prima, che si può fare tutto ciò che si vuole purchè si faccia almeno una delle altre cose importanti … A prescindere dal fatto che, secondo la mia modesta opinione, cose tipo prevenzione, istruzione, avviamento al lavoro, supporto all’integrazione sono cose importanti almeno quanto l’erogazione di un sussidio in caso di inabilità temporanea al lavoro (e nella legge non ci sono, anzi, parrebbero attività proibite) … ma … dove si è mai vista una legge che non deve essere presa alla lettera?! E’ come dire che negli ospedali è vietato fumare ma io, che sono il chirurgo, fumo lo stesso in sala operatoria perchè mica posso stare lì a guardare i dettagli! A volte mi sembra che qualcuno avrebbe voglia di dire (ma non può): “Abbiamo messo mano ad una legge che, considerata l’età, non faceva troppi danni. Ci siamo messi d’impegno e l’abbiamo peggiorata. Adesso abbiamo una legge che sarebbe ignorante anche secondo gli standard del 1900. In attesa che qualcuno provi a metterci una pezza con la legge sul terzo settore, voi che potete, usate un po’ di buonsenso e, ogni tanto, fregatevene.” Qualcuno lo dice anche … lo dice … perchè verba volant

Questo, comunque, è quello che penso io, ex-presidente di SOMS abbastanza ‘gnorante. E gli altri?

FIMIV – CODICE IDENTITARIO DELLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO: Coerentemente allineato al disposto di legge, indica
In aggiunta ad una o più delle attività sopra elencate (quelle definite dall’art. 1, ndr) le società  di mutuo soccorso promuovono attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici, quali ad esempio: … la promozione di iniziative di sensibilizzazione delle comunità locali sulla prevenzione sanitaria, preferibilmente in accordo con istituzioni pubbliche e associazioni; … lo sviluppo di una rete di convenzioni con erogatori di servizi socio-sanitari e assistenziali (cooperative sociali, poliambulatori medici, infermieristici e simili); la definizione di intese con enti o istituzioni per studiare la fattibilità e promuovere, con modalità mutualistiche, servizi sanitari e assistenziali quali: cure dentarie, assistenza domiciliare alla non-autosufficienza temporanea e permanente, onoranze funebri, servizio badanti, servizi di accompagnamento soci, ecc.; …“.

ADEGUAMENTO SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO ALLA RIFORMA DELLA LEGGE 3818/1886 (DL 179/2012) – QUESITI RICORRENTI
Domanda: Cosa si intende per “erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitarie”? Cioè attività come la Clinica mobile oftalmica, come il trasporto verso luoghi di analisi e cura, come giornate di screening medico preventivo (malattie cardio-vascolari ad esempio) sono da considerarsi prestazioni socio-sanitarie?
Risposta: Qualunque tipo di prestazione fatta ai soci come previsto dall’art 1 della legge e che ovviamente prevede un costo per la Società. Come esempi riportiamo esperienze consolidate nelle nostre Società: clinica mobile per visita oculistica, prevenzione aortica, assicurazione stipulata dalla SOMS per i soci solo per interventi sanitari, prestito di materiale ortopedico (ogni acquisto è scaricato dal fondo mutualità), assicurazione IMA, trasporto soci in difficoltà con mezzi sociali presso luoghi di cura o uffici ASL, convenzione con altre SMS per prestazioni sanitarie ai soci (non ancora mutualità mediata).

Vi siete fatti un’idea più precisa? Noi di SOMS Insieme mica tanto… in fondo, però, quello che per noi conta davvero è la salute ed il benessere dei soci e quindi restiamo sempre dell’idea che PREVENIRE E’ MOOOLTO MEGLIO CHE CURARE!

A PARTIRE DA LUNEDI’, COMINCEREMO A PUBBLICARE LE DATE DELLE NOSTRE INIZIATIVE E DI QUELLE ORGANIZZATE INSIEME CON I NOSTRI PARTNER.

  • Daniele

P.S. Una domanda, se qualcuno sa rispondere: ma perchè un’attività, per essere considerata di Mutuo Soccorso, deve per forza prevedere un costo per la Società che la propone? Una Società non può fare Mutuo Soccorso andando felicemente almeno in pareggio?

Novità disponibili per il download

Nella pagina Servizi per le Società sono stati aggiunti i seguenti documenti disponibili per download.

  • Guida alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità 2017
  • Osservatorio Nazionale Screening Rapporto 2016
  • LEGGE 22 giugno 2016, n. 112 Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilita’ grave prive del sostegno familiare. (GU n.146 del 24-6-2016)
  • Deliberazione della Giunta Regionale 9 dicembre 2015, n. 24-2561 D.G.R. n. 38-2292 del 19.10.2015 “Patto per il sociale della Regione Piemonte”. Approvazione di Protocollo d’intesa per il biennio 2016/2017 con la Federazione Italiana della Mutualita’ Integrativa Volontaria (FIMIV), in associazione con la Societa’ Mutua Pinerolese di Pinerolo, con la Societa’ di Mutuo Soccorso del sociale Solidea di Torino e con il Consorzio Mutue Novara di Novara.
  • VIAGGIO NEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE TRA CRITICITA’ E SOSTENIBILITA’ – ISTUD
  • QUESTIONARIO 2014 SULLE ATTIVITÁ MUTUALISTICHE DELLE SOCIETÁ DI MUTUO SOCCORSO DEL PIEMONTE
  • Allegati al DM 30/03/2014 – Disposizioni inerenti l’attività di vigilanza sulle società di mutuo soccorso e relativa modulistica – GU 30 del 06 febbraio 2015
  • D.M. 31-03-2008 (decreto Turco) Ambiti di intervento delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie…
  • AISMS: Istanza di riforma art. 23 del D.L. 179 del 18 ottobre 2012 (Misure per le società cooperative e di mutuo soccorso), convertito dalla legge 221/2012, e richiesta d’invito ufficiale al tavolo di definizione delle Linee Guida per la riforma del Terzo Settore.

 

  • Daniele Massazza

SOMS Insieme aderisce a AISMS

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana Società di Mutuo Soccorso, riunitosi ad Ancona il 17 dicembre scorso, ha deliberato l’approvazione della richiesta di adesione di SOMS Insieme. SOMS Insieme, quindi, è regolarmente iscritta nel libro dei soci A.I.S.M.S. dal 1° gennaio 2017.

Le singole Società aderenti a SOMS Insieme, naturalmente, mantengono inalterata la loro possibilità di presentare richiesta di iscrizione individuale o di mantenere la loro attuale qualifica di associate A.I.S.M.S.

Ugualmente, sia la possibilità di presentare richiesta di adesione ad altre realtà, sia il mantenimento di ogni rapporto già instaurato, se non in contrasto con lo Statuto associativo di SOMS Insieme, sono del tutto rispettati e salvaguardati.

Si ricorda che SOMS Insieme incoraggia la creazione e lo sviluppo di qualsisasi rapporto di collaborazione e/o scambio con Associazioni, Società, Enti privati o pubblici interessati ad un qualsiasi aspetto del mondo del Mutuo Soccorso.

  • Daniele Massazza

Il Giorno della Memoria

Il Giorno della Memoria è una ricorrenza internazionale celebrata il 27 gennaio di ogni anno come giornata in commemorazione delle vittime dell’Olocausto. La data venne fissata dalla risoluzione 60/7 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1º novembre 2005, durante la 42ª riunione plenaria, e si scelse il 27 gennaio perché, in quel giorno del 1945, le truppe dell’Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz.

La shoah non è certo l’unico genocidio di cui si è macchiato l’uomo nel corso dei secoli; forse, non è nemmeno il peggiore …

Per ricordarli tutti e sperando che nessuno possa essere dimenticato o considerato meno importante, abbiamo scelto di partecipare pubblicando alcune immagini dedicate al Mutuo Soccorso nei ghetti ebraici della Polonia…  perchè anche in condizioni allucinanti come quelle il Mutuo Soccorso svolse la sua funzione vitale ed importante.

Distribuzione di matzah (pane non lievitato) da parte della ZSS (Zydowska Samopomoc Spoleczna) a Varsavia, 1940 – Yad Vashem Photo Archives FA 33/1852.

Varsavia – Rifugiati ebrei in coda per un piatto di zuppa presso una delle mense pubbliche istituite da Società come la ZTOS (Zydowskie Towarzystwo Opieki Spolecznej) – Yad Vashem Photo Archives FA 33/1867.

Visita di un medico ebreo in un riparo per rifugiati ebrei nel ghetto di Varsavia – Yad Vashem Photo Archives FA 34/1964.

Varsavia – Mnesa comunale per bambini supportata dalla TOZ (Yad Vashem Photo Archives FA 35/1983).

Bambini si lavano prima del pasto in una mensa comunale nel ghetto di Varsavia – Yad Vashem Photo Archives FA 35/2053.

krakow_gd_1_1Documento amministrativo della Judische Soziale Selbsthilfe (Società ebraica di auto soccorso) del ghetto di Cracovia datato 28 giugno, 1942.

Varsavia – CInque giovani donne impiegate nelle cucine della Società Centos – Yad Vashem FA35/2047.

Varsavia – Pronto soccorso per una bambina – Yad Vashem FA35/2056.

Varsavia – Servizio in una mensa pubblica della ZSS per ebrei ortodossi – Yad Vashem FA36/2135.

  • Daniele Massazza