Carlo ed Enzo hanno 55 anni, sono soci della stessa Società di Mutuo Soccorso ed entrambi sono in regola con il versamento di tutto quanto il dovuto. Purtroppo, entrambi hanno un tumore in fase iniziale al colon. Carlo ha già avuto qualche disturbo e il suo medico di base lo ha mandato in ospedale per procedere con alcuni accertamenti. Enzo, invece, non ha ancora notato alcun sintomo e quindi continua felicemente a fare il suo lavoro e la sua vita di tutti i giorni. Come può intervenire una Società di Mutuo Soccorso nel caso di Carlo ed Enzo?
Per il caso di Carlo la risposta è facile: può erogare un sussidio a copertura, parziale o totale, delle spese di diagnostica, secondo quanto previsto dalla lettera b dell’art. 1 della (tristemente) modificata legge 3818/1886… e svolgere, quindi, una delle attività qualificanti una Società di Mutuo Soccorso. E per Enzo? Nel caso di Enzo, a prescindere dalle raccomandazioni di qualsiasi Società medico-scientifica e dal fatto che il tumore del colon-retto è il più diffuso nel mondo occidentale, una Società che voglia applicare le normative previste e non voglia avvalersi di qualche sotterfugio (di puro buon senso), può mettersi tranquilla e aspettare che Enzo peggiori. Al massimo, potrà promuovere l’organizzazione di una serata in cui si informino i soci su quanto è diffusa e pericolosa questa malattia.
Si, però nemmeno Enzo sa di essere ammalato! Le SOMS mica hanno la sfera di cristallo!!! Già… e purtroppo si sono anche dimenticate di cosa significa prevenzione. In un paese normale, una Società di Mutuo Soccorso sarebbe incentivata a sostenere la prevenzione di una malattia di questo tipo e queste attività troverebbero posto tra quelle primarie e più qualificanti. Per Enzo e per tutti i soci di una data età, ad esempio, la Società di Mutuo Soccorso potrebbe organizzare annualmente un controllo del sangue occulto nelle feci, rimborsando l’acquisto o distribuendo gratuitamente o a prezzo convenzionato uno dei diversi kit in commercio e, se necessario, stipulando una convezione/accordo con un laboratorio o con l’ASL di riferimento. Tutto sommato si tratta di un’attività economicamente affrontabile anche da una piccola realtà: se tutti i soci che entrano nei 50 anni ricevono gratuitamente un kit certificato per il test in autocontrollo … 25 soci all’anno?… 300,00 euro nel peggiore dei casi!!! Nel mio piccolo, avrei organizzato uno screening… si chiama prevenzione, salva delle vite e fa risparmiare un sacco di soldi.
Come tutti ricorderanno, però, la (improvvidamente) modificata legge 3818/1886 recita:
Art. 1: “…. Esse (le SMS, ndr) non hanno finalità di lucro, ma perseguono finalità di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, attraverso l’esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi di una o più delle seguenti attività:
a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;
b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell’improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.
….”
Per come la capisco io, che in un lontano passato mi iscrissi a giurisprudenza ma non andai mai molto oltre l’esame di Storia del Diritto Romano, l’attività di prevenzione …
NON è compresa alla lettera a in quanto questa specifica che uno stato di malattia, infortunio, invalidità o inabilità al lavoro, debba già sussistere.
NON è compresa alla lettera b in quanto la diagnosi e la cura di malattie e infortuni rappresentano passaggi successivi ad una evenutale attività di prevenzione non riuscita; ovviamente, se si confonde l’attività diagnostica e l’attività di prevenzione tutto cambia … ma sarebbe come vivere a Torino e confondere il granata con il bianconero.
NON è compresa nella lettera c in quanto … beh, è abbastanza evidente… a meno che non si voglia riconoscere una prevenzione sanitaria solo ai familiari superstiti dei soci deceduti;
La lettera d potrebbe essere utile a trovare qualche appiglio ma è necessario che le condizioni del socio siano “di gravissimo disagio economico a seguito dell’improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche“. Se consideriamo che ancora non è chiaro (e si discute) se una persona anziana con una pensione da 300,00 € sia da considerarsi priva di provvidenze pubbliche… Quindi, restando all’art. 1, direi che per la prevenzione ci sono pochissime speranze.
E’ vero che rimane sempre l’art. 2. C’è la possibilità, infatti, di “promuovere attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria…”. Parliamo, però, di un’attività complementare: se fai questa e non una delle altre quattro di cui sopra, in realtà non fai mutuo soccorso. Inoltre, sempre l’art. 2 ricorda che “Le società di mutuo soccorso non possono svolgere attività diverse da quelle previste dalla presente legge…”.
Per come la capisco io, perciò, la situazione si traduce così: se un socio si ammala, si infortuna, resta invalido o inabile al lavoro, persino se muore, noi possiamo intervenire. Se interveniamo a norma di legge, facciamo mutuo soccorso e quindi bene per il socio e bene per la Società. Invece, se il socio è sano e lavora felicemente, noi non possiamo fare nulla perchè mantenga la sua buona salute e resti vivo il più a lungo possibile. Anzi…
Naturalmente, c’è sempre chi dice che non bisogna prendere le cose alla lettera, che tutto è rimasto come prima, che si può fare tutto ciò che si vuole purchè si faccia almeno una delle altre cose importanti … A prescindere dal fatto che, secondo la mia modesta opinione, cose tipo prevenzione, istruzione, avviamento al lavoro, supporto all’integrazione sono cose importanti almeno quanto l’erogazione di un sussidio in caso di inabilità temporanea al lavoro (e nella legge non ci sono, anzi, parrebbero attività proibite) … ma … dove si è mai vista una legge che non deve essere presa alla lettera?! E’ come dire che negli ospedali è vietato fumare ma io, che sono il chirurgo, fumo lo stesso in sala operatoria perchè mica posso stare lì a guardare i dettagli! A volte mi sembra che qualcuno avrebbe voglia di dire (ma non può): “Abbiamo messo mano ad una legge che, considerata l’età, non faceva troppi danni. Ci siamo messi d’impegno e l’abbiamo peggiorata. Adesso abbiamo una legge che sarebbe ignorante anche secondo gli standard del 1900. In attesa che qualcuno provi a metterci una pezza con la legge sul terzo settore, voi che potete, usate un po’ di buonsenso e, ogni tanto, fregatevene.” Qualcuno lo dice anche … lo dice … perchè verba volant…
Questo, comunque, è quello che penso io, ex-presidente di SOMS abbastanza ‘gnorante. E gli altri?
FIMIV – CODICE IDENTITARIO DELLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO: Coerentemente allineato al disposto di legge, indica
“In aggiunta ad una o più delle attività sopra elencate (quelle definite dall’art. 1, ndr) le società di mutuo soccorso promuovono attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici, quali ad esempio: … la promozione di iniziative di sensibilizzazione delle comunità locali sulla prevenzione sanitaria, preferibilmente in accordo con istituzioni pubbliche e associazioni; … lo sviluppo di una rete di convenzioni con erogatori di servizi socio-sanitari e assistenziali (cooperative sociali, poliambulatori medici, infermieristici e simili); la definizione di intese con enti o istituzioni per studiare la fattibilità e promuovere, con modalità mutualistiche, servizi sanitari e assistenziali quali: cure dentarie, assistenza domiciliare alla non-autosufficienza temporanea e permanente, onoranze funebri, servizio badanti, servizi di accompagnamento soci, ecc.; …“.
ADEGUAMENTO SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO ALLA RIFORMA DELLA LEGGE 3818/1886 (DL 179/2012) – QUESITI RICORRENTI
Domanda: Cosa si intende per “erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitarie”? Cioè attività come la Clinica mobile oftalmica, come il trasporto verso luoghi di analisi e cura, come giornate di screening medico preventivo (malattie cardio-vascolari ad esempio) sono da considerarsi prestazioni socio-sanitarie?
Risposta: Qualunque tipo di prestazione fatta ai soci come previsto dall’art 1 della legge e che ovviamente prevede un costo per la Società. Come esempi riportiamo esperienze consolidate nelle nostre Società: clinica mobile per visita oculistica, prevenzione aortica, assicurazione stipulata dalla SOMS per i soci solo per interventi sanitari, prestito di materiale ortopedico (ogni acquisto è scaricato dal fondo mutualità), assicurazione IMA, trasporto soci in difficoltà con mezzi sociali presso luoghi di cura o uffici ASL, convenzione con altre SMS per prestazioni sanitarie ai soci (non ancora mutualità mediata).
Vi siete fatti un’idea più precisa? Noi di SOMS Insieme mica tanto… in fondo, però, quello che per noi conta davvero è la salute ed il benessere dei soci e quindi restiamo sempre dell’idea che PREVENIRE E’ MOOOLTO MEGLIO CHE CURARE!
A PARTIRE DA LUNEDI’, COMINCEREMO A PUBBLICARE LE DATE DELLE NOSTRE INIZIATIVE E DI QUELLE ORGANIZZATE INSIEME CON I NOSTRI PARTNER.
- Daniele
P.S. Una domanda, se qualcuno sa rispondere: ma perchè un’attività, per essere considerata di Mutuo Soccorso, deve per forza prevedere un costo per la Società che la propone? Una Società non può fare Mutuo Soccorso andando felicemente almeno in pareggio?