Disabilità oncologica, parte III

Malattia oncologica e l’assistenza sanitaria specifica
La normativa vigente prevede che le spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute per persone disabili possono essere dedotte dal reddito complessivo per il loro intero importo. Per assistenza specifica si intende quella resa da personale sanitario (medici, infermieri, terapisti, logopedisti, ecc…).
Le spese sanitarie specialistiche (come analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche), invece, danno diritto ad una detrazione IRPEF del 19% sulla parte che eccede l’importo di € 129,11; qualore il disabile sia fiscalmene a carico, la detrazione è fruibile anche dai famigliari. Alla detrazione del 19% è ammessa per l’intero ammontare la spesa sostenuta per il trasporto in ambulanza del soggetto portatore di handicap.

Malattia oncologica e assistenza sanitaria fuori regione e all’estero
Nel caso in cui si decida di rivolgersi a strutture pubbliche extraregionali per interventi chirurgici, trapianti d’organo o cure sanitarie non praticabili nella propria regione, molte regioni prevedono un rimborso forfetario per le spese di viaggio e di soggiorno per il malato e per un famigliare accompagnatore.
In via eccezionale e dietro specifica richiesta è assicurata l’assistenza sanitaria all’estero solo presso centri di altissima specializzazione per prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione che non sono ottenibili in Italia in modo adeguato e tempestivo. Le procedure cambiano a seconda delle modalità di assistenza e anche del paese in cui ci si reca. Naturalmente, occorre distinguere tra i Paesi dell’Unione Europea, quelli con i cui l’Italia ha stipulato apposite convenzioni e gli Stati extra-comunitari non convenzionati. Per quanto riguarda le strutture di altissima specializzazione è possibile usufruire, previa autorizzazione della ASL di appartenenza, di prestazioni pagate direttamente da quest’ultima o rimborsate parzialmente.

Malattia oncologica ed ausili
Qualora il medico il medico specialista prescrivesse un ausilio protesico e/o ortopedico che rientra nel Nomenclatore tariffario, è possibile ottenerlo gratuitamente se si ha una percentuale di invalidità superiore al 33%. In caso contrario, tali ausili vanno acquistati e sono sottoposti, a seconda dei casi, all’Iva al 20% o al 4%. Se l’invalidità è pari al 100%, è prevista l’agevolazione Iva al 4%. Alle donne operate al seno, previa richiesta corredata da idonea documentazione, il Servizio Sanitario Nazionale fornisce gratuitamente la protesi mammaria esterna, senza che sia necessaria la preventiva richiesta di invalidità civile.

  • Daniele Massazza

Disabilità oncologica, II parte

Malattia oncologica: ottenere i benefici assistenziali
L’ottenimento di qualsiasi beneficio assistenziale passa attraverso la presentazione per via telematica dell’apposita domanda all’INPS. Per farlo è necessario essere in possesso di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o munirsi di un codice PIN che si richiede attraverso il sito INPS seguendo le istruzioni per la registrazione o attraverso il numero verde INPS 803164.

I passaggi per la presentazione della domanda per l’accertamento dello stato di invalidità e di handicap sono due:

  • ottenimento del certificato medico digitale rilasciato da un medico certificatore accreditato, in possesso di apposito PIN, il quale compila online sul sito INPS la certificazione medica richiesta;
  • compilazione della domanda.

Malattia oncologica: esenzioni ed agevolazioni fiscali
Numerose anche le esenzioni e le agevolazioni fiscali previste: il malato di cancro ha diritto all’esenzione totale dal pagamento del ticket per farmaci, visite ed esami collegati alla cura del tumore da cui è affetto, anche in relazione a eventuali complicanze, alla riabilitazione e alla prevenzione di ulteriori aggravamenti.
Nel caso in cui l’invalidità civile riconosciuta sia del 100%, nessun pagamento è previsto, per nessuna prestazione sanitaria, anche quelle non collegate alla patologia tumorale.
E’ inoltre prevista la possibilità di dedurre parzialmente dal reddito complessivo gli oneri contributivi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare (ad esempio, per le badanti).
Ci sono poi le detrazioni per figli a carico: significa che, per ogni figlio portatore di handicap fiscalmente a carico (e non per gli altri familiari con disabilità) spetta una detrazione speciale, il cui importo può variare a seconda della Legge Finanziaria in vigore.
Specifiche agevolazioni per l’acquisto della prima casa non sono previste, tuttavia, è valida per tutti i contribuenti la detraibilità degli interessi passivi su mutui eventualmente contratti per l’acquisto della prima casa, in sede di denuncia annuale dei redditi.
Altre tipologie di tassa (es. tasse sulla casa, sui rifiuti, ecc.) non sono toccate da norme specifiche per persone con malattie o disabilità: i comuni e gli enti locali, però, hanno la facoltà di stabilire precise regole e agevolazioni in merito, sia per i pazienti che per le loro famiglie.

Malattia oncologica: gli altri diritti
Assistenza domiciliare: nel caso in cui necessiti di cure mediche specialistiche, infermieristiche e riabilitative a domicilio, dopo la dimissione ospedaliera, il malato oncologico può rivolgersi all’ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) erogata dalla ASL in collaborazione con il medico di base, che dovrà farne richiesta.
Trasporto alle terapie: a seconda della zona di residenza, sono previsti rimborsi per le spese di trasporto dal domicilio del malato alle terapie. In alcuni casi, può essere del tutto privo di costi.
Contrassegno per la sosta e la libera circolazione: il comune di residenza riconosce all’invalido civile il diritto ad ottenere il contrassegno di libera circolazione e sosta, dando la possibilità al malato di circolare nelle zone a traffico limitato e in quelle pedonali, sostare nei parcheggi riservati ai disabili e contrassegnati, oppure gratuitamente in quelli a pagamento. La domanda va inoltrata al comune di residenza compilando l’apposito modulo e allegando un certificato medico legale che attesti la grave difficoltà motoria.

  • Daniele Massazza

Disabilità oncologica, parte I

In Italia il numero di malati oncologici supera i 200.000 casi ogni anno. Di questi, la metà circa riesce a guarire, con o senza conseguenze invalidanti; la restante parte non sopravvive o resta in vita per un periodo più o meno lungo, tra sofferenze e difficoltà di varia natura.
L’ordinamento giuridico, allo scopo di permettere a queste persone di fare fronte a tutta una serie di esigenze particolari e di garantire loro un’esistenza dignitosa, ha predisposto norme, tutele e trattamenti speciali
Pubblichiamo una breve serie di post, frutto di una nostra ricerca in rete, sui diritti riconosciuti al malato oncologico, in qualità di malato appartenenti ad una categoria particolare e in relazione alla sua condizione di invalidi riconosciuti?

Malattia oncologica invalidità civile
Lo Stato riconosce i malati oncologici come invalidi civili a prescindere da qualunque requisito assicurativo o contributivo essi abbiano.
Nel dettaglio, stando alle tabelle ministeriali di valutazione le percentuali di invalidità civile per patologia oncologica sono tre:

  • per neoplasie (tumore maligno) a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale: 11%;
  • per neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale: 70%;
  • per neoplasie a prognosi negativa o probabilmente sfavorevole nonostante asportazione chirurgica: 100%.

Per ottenere il collocamento in una di queste tre fasce ed ottenere le conseguenti agevolazioni, è necessario, una volta appresa la diagnosi, fare domanda di riconoscimento dello stato di invalidità (Legge 118/1971) presso l’Ufficio Invalidi Civili della ASL di residenza, indicando nella stessa se, oltre al riconoscimento dell’invalidità civile, si vuole usufruire anche dei benefici previsti dalla legge sull’handicap (Legge 104/1992).
L’iter di accertamento è normalmente molto rapido (Legge 80/2006) ed è la commissione medica della ASL ad occuparsene.
La relativa visita viene effettuata entro 15 giorni dalla data della domanda e l’esito viene comunicato, con l’erogazione dei benefici concessi, immediatamente a seguito della sua conclusione.

Malattia oncologica ed indennità di accompagnamento
Nel caso in cui la malattia oncologica causi problemi di deambulazione o limiti nell’autonomia del malato a svolgere le normali attività della vita quotidiana (alimentazione, igiene personale, vestizione), è possibile richiedere il riconoscimento di una prestazione economica (indennità di accompagnamento) mirata al sostegno di persone con questo tipo di problematiche (Legge 18/1980 e Legge 508/1988; Decreto Legge 509/1988)
In particolare, tale riconoscimento sarà automatico se la chemioterapia è in atto: ciò si spiega tenendo conto degli effetti fortemente debilitanti del trattamento chemioterapico, valutati sulla base della relazione medica dell’ospedale o della struttura in cui si è in cura.

Malattia oncologica ed indennità di frequenza
L’indennità di frequenza è riconosciuta ai minori affetti da patologie tumorali che siano iscritti o frequentino scuole di ogni ordine e grado (compresi gli asili nido), centri terapeutici, di riabilitazione, di formazione o di addestramento professionale.
L’indennità di frequenza non è compatibile con l’indennità di accompagnamento o con qualunque forma di ricovero: possono quindi richiederne il riconoscimento i minori le cui condizioni siano meno gravi di quelle che danno diritto all’indennità di accompagnamento.

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  • Daniele Massazza

La prevenzione è Mutuo Soccorso?

Carlo ed Enzo hanno 55 anni, sono soci della stessa Società di Mutuo Soccorso ed entrambi sono in regola con il versamento di tutto quanto il dovuto. Purtroppo, entrambi hanno un tumore in fase iniziale al colon. Carlo ha già avuto qualche disturbo e il suo medico di base lo ha mandato in ospedale per procedere con alcuni accertamenti. Enzo, invece, non ha ancora notato alcun sintomo e quindi continua felicemente a fare il suo lavoro e la sua vita di tutti i giorni. Come può intervenire una Società di Mutuo Soccorso nel caso di Carlo ed Enzo?

Per il caso di Carlo la risposta è facile: può erogare un sussidio a copertura, parziale o totale, delle spese di diagnostica, secondo quanto previsto dalla lettera b dell’art. 1 della (tristemente) modificata legge 3818/1886… e svolgere, quindi, una delle attività qualificanti una Società di Mutuo Soccorso. E per Enzo? Nel caso di Enzo, a prescindere dalle raccomandazioni di qualsiasi Società medico-scientifica e dal fatto che il tumore del colon-retto è il più diffuso nel mondo occidentale, una Società che voglia applicare le normative previste e non voglia avvalersi di qualche sotterfugio (di puro buon senso), può mettersi tranquilla e aspettare che Enzo peggiori. Al massimo, potrà promuovere l’organizzazione di una serata in cui si informino i soci su quanto è diffusa e pericolosa questa malattia.

Si, però nemmeno Enzo sa di essere ammalato! Le SOMS mica hanno la sfera di cristallo!!! Già… e purtroppo si sono anche dimenticate di cosa significa prevenzione. In un paese normale, una Società di Mutuo Soccorso sarebbe incentivata a sostenere la prevenzione di una malattia di questo tipo e queste attività troverebbero posto tra quelle primarie e più qualificanti. Per Enzo e per tutti i soci di una data età, ad esempio, la Società di Mutuo Soccorso potrebbe organizzare annualmente un controllo del sangue occulto nelle feci, rimborsando l’acquisto o distribuendo gratuitamente o a prezzo convenzionato uno dei diversi kit in commercio e, se necessario, stipulando una convezione/accordo con un laboratorio o con l’ASL di riferimento. Tutto sommato si tratta di un’attività economicamente affrontabile anche da una piccola realtà: se tutti i soci che entrano nei 50 anni ricevono gratuitamente un kit certificato per il test in autocontrollo … 25 soci all’anno?… 300,00 euro nel peggiore dei casi!!! Nel mio piccolo, avrei organizzato uno screening… si chiama prevenzione, salva delle vite e fa risparmiare un sacco di soldi.

Come tutti ricorderanno, però, la (improvvidamente) modificata legge 3818/1886 recita:

Art. 1: “…. Esse (le SMS, ndr) non hanno finalità di lucro, ma perseguono finalità di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, attraverso l’esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi di una o più delle seguenti attività:
a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;
b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell’improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.
….
Per come la capisco io, che in un lontano passato mi iscrissi a giurisprudenza ma non andai mai molto oltre l’esame di Storia del Diritto Romano, l’attività di prevenzione …
NON è compresa alla lettera a in quanto questa specifica che uno stato di malattia, infortunio, invalidità o inabilità al lavoro, debba già sussistere.
NON è compresa alla lettera b in quanto la diagnosi e la cura di malattie e infortuni rappresentano passaggi successivi ad una evenutale attività di prevenzione non riuscita; ovviamente, se si confonde l’attività diagnostica e l’attività di prevenzione tutto cambia … ma sarebbe come vivere a Torino e confondere il granata con il bianconero.
NON è compresa nella lettera c in quanto … beh, è abbastanza evidente… a meno che non si voglia riconoscere una prevenzione sanitaria solo ai familiari superstiti dei soci deceduti;
La lettera d potrebbe essere utile a trovare qualche appiglio ma è necessario che le condizioni del socio siano “di gravissimo disagio economico a seguito dell’improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche“. Se consideriamo che ancora non è chiaro (e si discute) se una persona anziana con una pensione da 300,00 € sia da considerarsi priva di provvidenze pubbliche… Quindi, restando all’art. 1, direi che per la prevenzione ci sono pochissime speranze.

E’ vero che rimane sempre l’art. 2. C’è la possibilità, infatti, di “promuovere attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria…”. Parliamo, però, di un’attività complementare: se fai questa e non una delle altre quattro di cui sopra, in realtà non fai mutuo soccorso. Inoltre, sempre l’art. 2 ricorda che “Le società di mutuo soccorso non possono svolgere attività diverse da quelle previste dalla presente legge…”.

Per come la capisco io, perciò, la situazione si traduce così: se un socio si ammala, si infortuna, resta invalido o inabile al lavoro, persino se muore, noi possiamo intervenire. Se interveniamo a norma di legge, facciamo mutuo soccorso e quindi bene per il socio e bene per la Società. Invece, se il socio è sano e lavora felicemente, noi non possiamo fare nulla perchè mantenga la sua buona salute e resti vivo il più a lungo possibile. Anzi…

Naturalmente, c’è sempre chi dice che non bisogna prendere le cose alla lettera, che tutto è rimasto come prima, che si può fare tutto ciò che si vuole purchè si faccia almeno una delle altre cose importanti … A prescindere dal fatto che, secondo la mia modesta opinione, cose tipo prevenzione, istruzione, avviamento al lavoro, supporto all’integrazione sono cose importanti almeno quanto l’erogazione di un sussidio in caso di inabilità temporanea al lavoro (e nella legge non ci sono, anzi, parrebbero attività proibite) … ma … dove si è mai vista una legge che non deve essere presa alla lettera?! E’ come dire che negli ospedali è vietato fumare ma io, che sono il chirurgo, fumo lo stesso in sala operatoria perchè mica posso stare lì a guardare i dettagli! A volte mi sembra che qualcuno avrebbe voglia di dire (ma non può): “Abbiamo messo mano ad una legge che, considerata l’età, non faceva troppi danni. Ci siamo messi d’impegno e l’abbiamo peggiorata. Adesso abbiamo una legge che sarebbe ignorante anche secondo gli standard del 1900. In attesa che qualcuno provi a metterci una pezza con la legge sul terzo settore, voi che potete, usate un po’ di buonsenso e, ogni tanto, fregatevene.” Qualcuno lo dice anche … lo dice … perchè verba volant

Questo, comunque, è quello che penso io, ex-presidente di SOMS abbastanza ‘gnorante. E gli altri?

FIMIV – CODICE IDENTITARIO DELLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO: Coerentemente allineato al disposto di legge, indica
In aggiunta ad una o più delle attività sopra elencate (quelle definite dall’art. 1, ndr) le società  di mutuo soccorso promuovono attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici, quali ad esempio: … la promozione di iniziative di sensibilizzazione delle comunità locali sulla prevenzione sanitaria, preferibilmente in accordo con istituzioni pubbliche e associazioni; … lo sviluppo di una rete di convenzioni con erogatori di servizi socio-sanitari e assistenziali (cooperative sociali, poliambulatori medici, infermieristici e simili); la definizione di intese con enti o istituzioni per studiare la fattibilità e promuovere, con modalità mutualistiche, servizi sanitari e assistenziali quali: cure dentarie, assistenza domiciliare alla non-autosufficienza temporanea e permanente, onoranze funebri, servizio badanti, servizi di accompagnamento soci, ecc.; …“.

ADEGUAMENTO SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO ALLA RIFORMA DELLA LEGGE 3818/1886 (DL 179/2012) – QUESITI RICORRENTI
Domanda: Cosa si intende per “erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitarie”? Cioè attività come la Clinica mobile oftalmica, come il trasporto verso luoghi di analisi e cura, come giornate di screening medico preventivo (malattie cardio-vascolari ad esempio) sono da considerarsi prestazioni socio-sanitarie?
Risposta: Qualunque tipo di prestazione fatta ai soci come previsto dall’art 1 della legge e che ovviamente prevede un costo per la Società. Come esempi riportiamo esperienze consolidate nelle nostre Società: clinica mobile per visita oculistica, prevenzione aortica, assicurazione stipulata dalla SOMS per i soci solo per interventi sanitari, prestito di materiale ortopedico (ogni acquisto è scaricato dal fondo mutualità), assicurazione IMA, trasporto soci in difficoltà con mezzi sociali presso luoghi di cura o uffici ASL, convenzione con altre SMS per prestazioni sanitarie ai soci (non ancora mutualità mediata).

Vi siete fatti un’idea più precisa? Noi di SOMS Insieme mica tanto… in fondo, però, quello che per noi conta davvero è la salute ed il benessere dei soci e quindi restiamo sempre dell’idea che PREVENIRE E’ MOOOLTO MEGLIO CHE CURARE!

A PARTIRE DA LUNEDI’, COMINCEREMO A PUBBLICARE LE DATE DELLE NOSTRE INIZIATIVE E DI QUELLE ORGANIZZATE INSIEME CON I NOSTRI PARTNER.

  • Daniele

P.S. Una domanda, se qualcuno sa rispondere: ma perchè un’attività, per essere considerata di Mutuo Soccorso, deve per forza prevedere un costo per la Società che la propone? Una Società non può fare Mutuo Soccorso andando felicemente almeno in pareggio?

Incontro SOMS – II annuncio

untitledDomenica 25 settembre alle ore 9.30,
presso la Società di Mutuo Soccorso di Vho (Tortona),

SOMS Insieme
organizza

“2016: le piccole Società e il Mutuo Soccorso”,
incontro/confronto aperto a tutte le Società di Mutuo Soccorso
per capire, raccontare e raccogliere idee
su come affrontare le problematiche del fare Mutuo Soccorso oggi.

Programma preliminare
ore 09.00 presentazione del nuovo punto
Raccolta e Distribuzione Ausili e Dispositivi Medici SOMS Insieme
ore 09.30 Apertura lavori e Benvenuto ai partecipanti
Marina Torriglia, presidente Società di Mutuo Soccorso Vhoese
Società di Mutuo Soccorso e riforma del terzo settore: il punto e le novità
Adriano Dolo, Coordinamento regionale delle Società di Mutuo Soccorso piemontesi
SOMS Insieme: l’esperienza e le attività
Daniele Massazza, presidente SOMS Insieme
Apertura del dibattito – Interventi dei partecipanti.
ore 12.15 termine ultimo di chiusura lavori

I rappresentanti delle Società di Mutuo Soccorso che vorranno presentare le esperienze della propria SMS sono pregati di comunicarlo entro il 15 settembre
a
somsinsieme2016@gmail.com

I rappresentanti di tutte le Società di Mutuo Soccorso saranno i benvenuti.

  • Daniele