Malattia oncologica e l’assistenza sanitaria specifica
La normativa vigente prevede che le spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute per persone disabili possono essere dedotte dal reddito complessivo per il loro intero importo. Per assistenza specifica si intende quella resa da personale sanitario (medici, infermieri, terapisti, logopedisti, ecc…).
Le spese sanitarie specialistiche (come analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche), invece, danno diritto ad una detrazione IRPEF del 19% sulla parte che eccede l’importo di € 129,11; qualore il disabile sia fiscalmene a carico, la detrazione è fruibile anche dai famigliari. Alla detrazione del 19% è ammessa per l’intero ammontare la spesa sostenuta per il trasporto in ambulanza del soggetto portatore di handicap.
Malattia oncologica e assistenza sanitaria fuori regione e all’estero
Nel caso in cui si decida di rivolgersi a strutture pubbliche extraregionali per interventi chirurgici, trapianti d’organo o cure sanitarie non praticabili nella propria regione, molte regioni prevedono un rimborso forfetario per le spese di viaggio e di soggiorno per il malato e per un famigliare accompagnatore.
In via eccezionale e dietro specifica richiesta è assicurata l’assistenza sanitaria all’estero solo presso centri di altissima specializzazione per prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione che non sono ottenibili in Italia in modo adeguato e tempestivo. Le procedure cambiano a seconda delle modalità di assistenza e anche del paese in cui ci si reca. Naturalmente, occorre distinguere tra i Paesi dell’Unione Europea, quelli con i cui l’Italia ha stipulato apposite convenzioni e gli Stati extra-comunitari non convenzionati. Per quanto riguarda le strutture di altissima specializzazione è possibile usufruire, previa autorizzazione della ASL di appartenenza, di prestazioni pagate direttamente da quest’ultima o rimborsate parzialmente.
Malattia oncologica ed ausili
Qualora il medico il medico specialista prescrivesse un ausilio protesico e/o ortopedico che rientra nel Nomenclatore tariffario, è possibile ottenerlo gratuitamente se si ha una percentuale di invalidità superiore al 33%. In caso contrario, tali ausili vanno acquistati e sono sottoposti, a seconda dei casi, all’Iva al 20% o al 4%. Se l’invalidità è pari al 100%, è prevista l’agevolazione Iva al 4%. Alle donne operate al seno, previa richiesta corredata da idonea documentazione, il Servizio Sanitario Nazionale fornisce gratuitamente la protesi mammaria esterna, senza che sia necessaria la preventiva richiesta di invalidità civile.
- Daniele Massazza