Domande sul Mututo Soccorso – parte 2

Grazie alla documentazione disponibile sul web, nelle biblioteche, negli archivi sociali o nei fondi delle Soprintendenze Archivistiche, abbiamo potuto verificare come le Società di Mutuo Soccorso fossero presenti nei vari regni, principati, granducati che affollavano l’Italia ben prima del 1848.
Viene quindi da chiedersi: ma lo Statuto Albertino ebbe davvero una così grande importanza nella storia del Mutuo Soccorso italiano? Davvero può essere considerato come la scintilla da cui prese il via la nascita delle SOMS italiane.

Certamente, l’impatto dello Statuto firmato da Carlo Alberto di Savoia, su questo come su molti altri aspetti della vita sociale, non in alcun modo essere considerato irrilevante. Non si può negare che la “costituzione” sabauda abbia avuto il merito di agevolare l’affermazione del Mutuo Soccorso, favorendo le condizioni giuridiche formali atte a promuoverne nel tempo una forte diffusione sul territorio nazionale. La sua elevazione a momento imprescindibile della storia del mutualismo italiano mi pare quanto meno una forzatura.

La ragione per cui lo Statuto Albertino è così spesso messo in relazione con il mutuo Soccorso è il disposto dell’art. 32 che recita: “E’ riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz’armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l’esercizio nell’interesse della cosa pubblica.
Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia.”

Questo articolo viene interpretato da molti come il riconoscimento del diritto di associazione e della conseguente libertà di fondare le Società di Mutuo Soccorso.
In realtà, il diritto di adunarsi o riunirsi e il diritto di associarsi sono cose ben diverse. La libertà di associazione non era nemmeno menzionata nello Statuto Albertino ed era semplicemente dedotta sulla base di un’interpretazione allargata della libertà di riunione in luogo privato e della parziale abrogazione (grazie all’art. 81) dei limiti alla possibilità di associazione contenuti nel codice penale fino all’entrata in vigore della Carta costituzionale piemontese.
Lo Statuto Albertino, che nel suo preambolo era definito “legge fondamentale, perpetua e irrevocabile”, poteva inoltre essere modificato, integrato o derogato da un semplice procedimento legislativo ordinario, senza alcuna garanzia per i cittadini che eventuali modifiche statutarie sarebbero state apportate con procedimenti diversi e più ponderati. Non a caso, appena sei mesi dopo la sua emanazione, fu sufficiente un decreto luogotenenziale per togliere alla Compagnia di Gesù e all’Ordine delle Dame del Sacro Cuore di Gesù la personalità giuridica e ai loro membri ogni libertà di associazione.

Una conferma del relativo impatto che lo Statuto Albertino ebbe sulla nascita e sulla diffusione delle SOMS sembra arrivare da un confronto tra le città di Torino, Milano e Firenze, basato sui dati raccolti dal Ministero d’agricoltura, industria e commercio nel 1862. Pur essendo una delle regioni dell’impero asburgico con la legislazione più repressiva in tema di libertà personali, nel novembre 1859, quando la Lombardia fu annessa al Regno di Sardegna, a Milano erano già attivi nove sodalizi; nello stesso anno, quando in Toscana il Governo Provvisorio subentrò alla casa di Lorena, a Firenze operavano sette Società; a Torino, undici anni dopo l’entrata in vigore dello Statuto, le Società di Mutuo Soccorso erano dieci e di queste quattro erano state fondate prima del 1848.

Il XIX secolo fu l’epoca di Napoleone e della Restaurazione, della fine delle corporazioni, della rivoluzione industriale e della I Internazionale dei lavoratori, delle Trade Unions e delle Bourses du Travail, delle teorie di Kropotkin e di Proudhon, della pubblicazione del Manifesto di Marx e Engels e della Rerum Novarum di Papa Leone XIII… Se si considera la situazione politica, economica e sociale europea di metà ‘800, è evidente come il ruolo di fattore scatenante nella grande diffusione delle Società di Mutuo Soccorso in Italia non possa essere attribuito alla sola promulgazione di una legge che, almeno sotto l’aspetto del diritto di associazione, non può vantare primati di originalità o di particolare tolleranza.

– Daniele Massazza

Salute: 3 – le liste d’attesa

A livello nazionale, sono stati fissati i tempi massimi per 58 prestazioni sanitarie tra diagnostica, specialistica ambulatoriale (prime visite o primi esami diagnostici) e per alcuni ricoveri. A loro volta, le Regioni indicano in un proprio atto le prestazioni garantite ed i relativi tempi massimi d’erogazione in ciascuna regione (per le disposizioni regionali è possibile consultare il sito della Regione di appartenenza o rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico della propria ASL.)

Cosa succede se i tempi massimi vengono superati?
Per conoscere i tempi di erogazione delle prestazioni della propria ASL è sufficiente consultare il sito web dell’Azienda o chiedere al centro prenotazione o all’URP, in quanto ogni ASL o Azienda Ospedaliera deve redigere il piano aziendale attuativo e di questo deve darne opportuna “diffusione”.
Il Piano Nazionale per le liste d’attesa prevede che, nel caso di mancato rispetto dei tempi massimi, l’Azienda debba provvedere ad segnalare le strutture pubbliche o private accreditate (convenzionate) in grado di garantire il rispetto della tempistica; in caso ciò non fosse possibile, l’Azienda sanitaria dovrà autorizzare la prestazione in regime intramurario (intramoenia) e, in questo caso, non dovremo sostenere alcun onere economico aggiuntivo, se non l’eventuale ticket (se non esente).

Cosa fare dunque in caso di superamento dei tempi massimi?
Il suggerimento è quello di inoltrare la richiesta per l’individuazione della struttura pubblica o convenzionata in grado di erogare la prestazione di diagnostica o specialistica entro i tempi massimi stabiliti o autorizzare la prestazione in intramoenia senza oneri aggiuntivi oltre al ticket.

E se una prestazione non è compresa nel piano di governo dei tempi d’attesa e i tempi prospettati dal CUP sono troppo lunghi?
Nel caso in cui nessuna struttura sul territorio sia in grado di effettuare la prestazione in tempi congrui, a fronte di una certificazione medica che attesti l’incompatibilità dell’attesa con le nostre  condizioni di salute, è possibile inviare la richiesta alla Direzione Generale della Asl e all’Assessorato alla Sanità della nostra Regione, allegando il certificato attestante l’incompatibilità dell’attesa attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno.

E se volessimo effettuare la prestazione solo in una struttura, un grande ospedale ad esempio, che però non rispetta i tempi massimi previsti?
Nel caso volessimo rivolgerci solo ed esclusivamente ad una particolare struttura, ma altre strutture nella tua ASL sono in grado di erogare quella stessa prestazione nel rispetto dei tempi massimi, non ci sono alternative: è necessario attendere il proprio turno.

Per una visita di controllo i tempi previsti superano quelli pubblicati nel piano: è legale?
Il Piano ha fissato tempi massimi per prestazioni diagnostico-specialistiche in regime ambulatoriale solo per le prime visite e primi esami diagnostici ovvero per quelle prestazioni volte ad individuare una diagnosi; i controlli periodici quindi restano esclusi. Nel caso in cui la prestazione fosse inserita nel piano di governo e ci fosse la necessità della stessa in tempi più brevi, è consigliabile rivolgersi al proprio medico che eventualmente provvederà a certificare la necessità della prestazione in tempi più brevi.

E se mi rispondono che non vengono accettano prenotazioni per tutto il prossimo mese e le disponibilità per le liste del mese successivo non sono ancora disponibili?.
Il blocco o la chiusura delle prenotazioni è una pratica vietata dalla Legge (art. 1, comma 282, l. 266/2005: E’ vietato sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni). In questi casi, le Regioni possono anche procedere all’applicazione di un’ammenda nei confronti dei responsabili della violazione (art. 1, comma 284, l. 266/2005 Ai soggetti responsabili delle violazioni del divieto di cui al comma 282 è applicata la sanzione amministrativa da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 6.000 euro).
Il suggerimento, dunque, è di fare immediatamente presente che procederemo a segnalare il fatto, inviando tramite raccomandata A/R alla Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria e all’Assessorato alla Sanità della Regione la richiesta di sblocco delle liste e l’applicazione dell’ammenda (l’invio per conoscenza ad Associazioni tipo Cittadinanzattiva è sempre un vantaggio). Quindi, chiedere quali altre strutture possono erogare la prestazione.

Ma non esistono accessi preferenziali?
Sì esistono i percorsi diagnostico terapeutici (PDT).
Il Piano di contenimento sui tempi di attesa stabilisce che le Regioni sono tenute ad avviare dei percorsi di accesso preferenziali (PDT ovvero percorsi diagnostico terapeutici) per 2 aree mediche in particolare: l’area cardiovascolare e quella oncologica. La prima visita specialistica (visita cardiologia o oncologica) va eseguita entro 30giorni; inoltre, dovranno essere stabiliti tempi di attesa adeguati tra la definizione del problema (diagnosi) e l’esecuzione dell’atto terapeutico e, in ogni caso, l’attesa non potrà essere superiore a 30 giorni.

UNA RACCOMANDAZIONE: Educazione e rispetto nei confronti di chi sta lavorando sono sempre d’obbligo. Anche quando si è giustamente esasperati nei confronti di un sistema che, a volte, forse troppo spesso, si inceppa. E poi, non è mica detto che chi sta dietro ad uno sportello debba essere per forza il colpevole di ogni disservizio…

– Daniele

Domande sul Mutuo Soccorso – parte 1

Sempre più spesso fanno la loro comparsa in rete siti, blog, pagine e profili dedicati alle Società di Mutuo Soccorso. Indipendentemente dal fatto che gli autori arrivino da vere Società di Mutuo Soccorso o siano sfacciati trasformisti assicurativi, vengano da associazioni piene di buona volontà e voglia di fare o rappresentino spudorati scippatori di storie e tradizioni che pensano solo a trovare un solido appoggio politico e a farsi un conto ben fornito in qualche paradiso fiscale, indipendentemente da tutto ciò, dicevo, quasi sempre in questi spazi internet viene dedicata una pagina alla storia del Mutuo Soccorso …
E quasi sempre si legge la solita vecchia storia del Mutuo Soccorso che in Italia nasce nel 1848 grazie alle concessioni dello Statuto Albertino…
Giusto per provare a capire meglio e per approfondire alcuni aspetti della storia del mutualismo italiano, mi piacerebbe capire come si spiegano alcune situazioni che a me personalmente paiono tutto sommato anomale. Partiamo dalla più semplice, la data di nascita, il famigerato 1848.
Se le Società di Mutuo Soccorso in Italia nascono nel 1848, come si spiegano queste immagini?

E come si spiega che nel Sistema Informativo Unificato per le Soprintendenze Archivistiche siano presenti documenti riferiti, ad esempio, alla “Società di mutuo soccorso fra Israeliti Moncalvesi” fondata nel 1817?
Oppure, come mai la prima Statistica del Regno d’Italia sulle Società di Mutuo Soccorso (1862), tra le 443 Società censite ne conta 66 nate prima del famoso ’48?

Forse le Società di Mutuo Soccorso Italiane sono un po’ più vecchie dello Statuto Albertino … è che ‘sti due secoli abbondanti se li portano dannatamente bene! 😉

—–> segue

– Daniele Massazza

Salute: 2 – stranezze ospedaliere

Non sempre per prenotare una visita specialistica o un un esame diagnostico possiamo rivolgerci al CUP: a volte è necessario rivolgersi direttamente all’ambulatorio o al servizio che erogano una determinata prestazione. Nella maggior parte dei casi, se la nostra impegnativa è compilata correttamente, tutto fila liscio. A volte, invece, ci si scontra con il problema di tempi d’attesa particolarmente lunghi (ma questo succede anche per quelle prestazioni prenotabili attraverso CUP).
Ci sono casi, però, in cui la nostra Sanità Pubblica trova modo di esprimere al meglio la propria voglia di fantasia. Un esempio? Secondo voi, è possibile che un ospedale pubblico chieda al paziente di procurarsi il materiale di consumo necessario ad un’indagine diagnostica? Vabbè che viviamo in un Paese dove i bambini della scuola dell’obbligo devono portarsi la carta igienica da casa – direte voi – ma vuoi che un ospedale mi chieda di portarmi da casa, che ne so, le siringhe?
Eppure, anche in quelle regioni che vantano ospedali all’avanguardia (e non solo a livello nazionale) …
… può succedere che una persona, un signor Rossi qualsiasi, sia visitato da uno specialista e che questo gli prescriva un esame radiologico che si chiama “studio dei tempi di transito intestinale”. Il signor Rossi, un po’ sollevato perchè gli hanno spiegato che l’esame è indolore e un po’ in ansia perchè deve fare ‘sta cosa di cui non ha mai sentito parlare, parte e va in ospedale per prenotare.
Nel primo ospedale a cui si rivolge, quello comodo e vicino a casa, gli rispondono che non ci sono problemi, può fare l’esame nel giro di pochi giorni ma … per fare quell’esame servono dei “marcatori” e loro non li tengono. Deve andare in qualche farmacia e comprarseli. Non costano molto, pochi euro, ma non tutte le farmacie li vogliono tenere, ragioni puramente commerciali … dovrà cercarseli.
Il signor Rossi, che non ha avuto nemmeno il coraggio di farsi spiegare per bene cosa diavolo sono quei marcatori, ci resta male: lui è anche esente dal ticket e poi gli fanno pagare … i marcatori! Senza molte speranze, decide di attraversare la città per dirigersi verso l’altro ospedale (pubblico come il primo)… non si sa mai…
E, infatti, anche qui i tempi d’attesa sono più che accettabili ma, stranezze ospedaliere, non deve cercare proprio niente, fornisce tutto il servizio di radiologia, anzi, il personale è persino un po’ stupito: loro non hanno mai mandato nessuno in giro per le farmacie!

Ora, in punta di diritto, io non saprei proprio dire quale dei due ospedali faccia la cosa giusta e perchè… però so che questo accade abbastanza spesso e ho il sospetto che possa accadere anche per altri tipi di esame …
Dunque?
Dunque, vediamo se qualcuno ci saprà dare una risposta certa…

Nel frattempo, però, possiamo comunicare ai soci delle SMS aderenti a SOMS Insieme che, per quanto riguarda questo tipo di esame, ci siamo mossi in maniera “chirurgica” e siamo in grado di risolvere il problema in tempi brevissimi e, naturalmente, a costi controllati. Quindi, nell’ipotesi in cui vi trovaste nei panni del nostro sig. Rossi, rivolgetevi alla vostra Società.

  • Daniele

Terzo settore: il punto sulla riforma

Il completamento della riforma del Terzo Settore ha comportato (e comporterà ancora) l’emanazione di ulteriori atti normativi finalizzati a dare concretezza ai principi, alle misure e agli interventi previsti dai decreti attuativi.

Questi i provvedimenti ad oggi adottati:
1. 13 Novembre 2017 – Atto di indirizzo emanato dal Ministro del Lavoro Giuliano Poletti, per l’individuazione degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili attraverso il Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore, di cui all’art. 72 del Codice del Terzo settore, nonché attraverso le altre risorse finanziarie destinate al sostegno degli enti del Terzo settore.
2. 14 novembre 2017 – Decreto direttoriale n.326/2017 emanato dal Ministero del Lavoro contenente l’“Avviso n. 1/2017 per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale ai sensi dell’articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 – anno 2017”.
Il provvedimento è finalizzato alla disciplina dei criteri di selezione e di valutazione, nonché alle modalità di assegnazione ed erogazione del finanziamento, alle procedure di avvio, attuazione e rendicontazione degli interventi finanziati indicati dall’Atto di indirizzo.
Con decreto direttoriale del 29 dicembre 2017 (in corso di registrazione presso gli organi di controllo) sono stati ammessi al finanziamento 78 progetti per un importo complessivo di quasi 34 milioni di euro.
3. 16 novembre 2017 – Decreto del Ministro del Lavoro, che stabilisce la disciplina attuativa per la fruizione dei contributi destinati alle organizzazioni di volontariato per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali.
4. 28 novembre 2017 – Firmato protocollo d’intesa tra il Ministero del Lavoro, l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), l’Agenzia del Demanio (AD) e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), finalizzato a conseguire un’efficiente gestione dei beni immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, da destinare allo svolgimento delle attività degli enti del Terzo settore.
Mediante il recupero di questi beni, le attività sono rivolte alla riqualificazione dei territori degradati, al miglioramento del contesto urbano e sociale, all’incentivazione di iniziative di diffusione di legalità e all’inclusione sociale dei soggetti svantaggiati.
5. 21 dicembre 2017 – Decreto emanato dal Ministro del Lavoro di nomina del Comitato di gestione della Fondazione Italia Sociale.
Al Comitato è affidato il compito di amministrare la Fondazione, il cui obiettivo è quello di sostenere la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte degli enti di Terzo settore.
6. Dicembre 2017 – Sottoscritti accordi di programma con tutte le Regioni e le Province autonome per il sostegno delle attività di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale operanti a livello territoriale: queste attività sono finanziate da risorse statali, pari a 26 milioni di euro, ripartite tra le Regioni e Province autonome.
7. 29 dicembre 2017 – Circolare interpretativa emanata dal Ministero del Lavoro avente per oggetto prime indicazioni su questioni di diritto transitorio inerenti al Codice del Terzo settore. In particolare, la circolare è finalizzata a fornire elementi utili alla disciplina del periodo transitorio intercorrente tra l’entrata in vigore del Codice e l’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.
8. 11 Gennaio 2018 – DPCM emanato dalla Presidenza del Consiglio per istituire la Cabina di regia interministeriale di coordinamento della riforma. La Cabina, di cui all’art. 97 del Codice del Terzo settore, ha il compito di coordinare, in raccordo con i ministeri competenti, le politiche di governo e le azioni di promozione e di indirizzo delle attività degli enti del Terzo settore.

Questi gli atti normativi in fase di elaborazione:
1. Decreto interministeriale per l’individuazione dei criteri e dei limiti delle attività strumentali e secondarie di cui all’art. 6 del Codice, diverse da quelle di interesse generale, da esercitarsi parte degli enti di Terzo settore.
2. Dpcm di definizione delle modalità e dei termini per l’accesso al riparto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonché delle modalità e dei termini per la formazione, l’aggiornamento e la pubblicazione dell’elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi, di cui all’art. 4 del dlgs. n.111/2017
3. Atti normativi di attuazione del dlgs. n.112/2017 che disciplina l’impresa sociale.
4. Decreto interministeriale relativo alla fruizione del credito d’imposta da parte delle Fondazioni di origine bancaria, che finanziano il sistema dei Centri di servizio per il volontariato.

Nel frattempo, il Governo resta in attesa dell’ok da parte di Bruxelles sull’impianto fiscale introdotto dalla Riforma. In merito, il sottosegretario Bobba ha dichiarato: «il fascicolo è stato presentato alla Commissione, ad oggi però è difficile fare previsione sui tempi della loro risposta».

  • Daniele Massazza