Salute: 3 – le liste d’attesa


A livello nazionale, sono stati fissati i tempi massimi per 58 prestazioni sanitarie tra diagnostica, specialistica ambulatoriale (prime visite o primi esami diagnostici) e per alcuni ricoveri. A loro volta, le Regioni indicano in un proprio atto le prestazioni garantite ed i relativi tempi massimi d’erogazione in ciascuna regione (per le disposizioni regionali è possibile consultare il sito della Regione di appartenenza o rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico della propria ASL.)

Cosa succede se i tempi massimi vengono superati?
Per conoscere i tempi di erogazione delle prestazioni della propria ASL è sufficiente consultare il sito web dell’Azienda o chiedere al centro prenotazione o all’URP, in quanto ogni ASL o Azienda Ospedaliera deve redigere il piano aziendale attuativo e di questo deve darne opportuna “diffusione”.
Il Piano Nazionale per le liste d’attesa prevede che, nel caso di mancato rispetto dei tempi massimi, l’Azienda debba provvedere ad segnalare le strutture pubbliche o private accreditate (convenzionate) in grado di garantire il rispetto della tempistica; in caso ciò non fosse possibile, l’Azienda sanitaria dovrà autorizzare la prestazione in regime intramurario (intramoenia) e, in questo caso, non dovremo sostenere alcun onere economico aggiuntivo, se non l’eventuale ticket (se non esente).

Cosa fare dunque in caso di superamento dei tempi massimi?
Il suggerimento è quello di inoltrare la richiesta per l’individuazione della struttura pubblica o convenzionata in grado di erogare la prestazione di diagnostica o specialistica entro i tempi massimi stabiliti o autorizzare la prestazione in intramoenia senza oneri aggiuntivi oltre al ticket.

E se una prestazione non è compresa nel piano di governo dei tempi d’attesa e i tempi prospettati dal CUP sono troppo lunghi?
Nel caso in cui nessuna struttura sul territorio sia in grado di effettuare la prestazione in tempi congrui, a fronte di una certificazione medica che attesti l’incompatibilità dell’attesa con le nostre  condizioni di salute, è possibile inviare la richiesta alla Direzione Generale della Asl e all’Assessorato alla Sanità della nostra Regione, allegando il certificato attestante l’incompatibilità dell’attesa attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno.

E se volessimo effettuare la prestazione solo in una struttura, un grande ospedale ad esempio, che però non rispetta i tempi massimi previsti?
Nel caso volessimo rivolgerci solo ed esclusivamente ad una particolare struttura, ma altre strutture nella tua ASL sono in grado di erogare quella stessa prestazione nel rispetto dei tempi massimi, non ci sono alternative: è necessario attendere il proprio turno.

Per una visita di controllo i tempi previsti superano quelli pubblicati nel piano: è legale?
Il Piano ha fissato tempi massimi per prestazioni diagnostico-specialistiche in regime ambulatoriale solo per le prime visite e primi esami diagnostici ovvero per quelle prestazioni volte ad individuare una diagnosi; i controlli periodici quindi restano esclusi. Nel caso in cui la prestazione fosse inserita nel piano di governo e ci fosse la necessità della stessa in tempi più brevi, è consigliabile rivolgersi al proprio medico che eventualmente provvederà a certificare la necessità della prestazione in tempi più brevi.

E se mi rispondono che non vengono accettano prenotazioni per tutto il prossimo mese e le disponibilità per le liste del mese successivo non sono ancora disponibili?.
Il blocco o la chiusura delle prenotazioni è una pratica vietata dalla Legge (art. 1, comma 282, l. 266/2005: E’ vietato sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni). In questi casi, le Regioni possono anche procedere all’applicazione di un’ammenda nei confronti dei responsabili della violazione (art. 1, comma 284, l. 266/2005 Ai soggetti responsabili delle violazioni del divieto di cui al comma 282 è applicata la sanzione amministrativa da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 6.000 euro).
Il suggerimento, dunque, è di fare immediatamente presente che procederemo a segnalare il fatto, inviando tramite raccomandata A/R alla Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria e all’Assessorato alla Sanità della Regione la richiesta di sblocco delle liste e l’applicazione dell’ammenda (l’invio per conoscenza ad Associazioni tipo Cittadinanzattiva è sempre un vantaggio). Quindi, chiedere quali altre strutture possono erogare la prestazione.

Ma non esistono accessi preferenziali?
Sì esistono i percorsi diagnostico terapeutici (PDT).
Il Piano di contenimento sui tempi di attesa stabilisce che le Regioni sono tenute ad avviare dei percorsi di accesso preferenziali (PDT ovvero percorsi diagnostico terapeutici) per 2 aree mediche in particolare: l’area cardiovascolare e quella oncologica. La prima visita specialistica (visita cardiologia o oncologica) va eseguita entro 30giorni; inoltre, dovranno essere stabiliti tempi di attesa adeguati tra la definizione del problema (diagnosi) e l’esecuzione dell’atto terapeutico e, in ogni caso, l’attesa non potrà essere superiore a 30 giorni.

UNA RACCOMANDAZIONE: Educazione e rispetto nei confronti di chi sta lavorando sono sempre d’obbligo. Anche quando si è giustamente esasperati nei confronti di un sistema che, a volte, forse troppo spesso, si inceppa. E poi, non è mica detto che chi sta dietro ad uno sportello debba essere per forza il colpevole di ogni disservizio…

– Daniele

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