Domande sul Mututo Soccorso – parte 2


Grazie alla documentazione disponibile sul web, nelle biblioteche, negli archivi sociali o nei fondi delle Soprintendenze Archivistiche, abbiamo potuto verificare come le Società di Mutuo Soccorso fossero presenti nei vari regni, principati, granducati che affollavano l’Italia ben prima del 1848.
Viene quindi da chiedersi: ma lo Statuto Albertino ebbe davvero una così grande importanza nella storia del Mutuo Soccorso italiano? Davvero può essere considerato come la scintilla da cui prese il via la nascita delle SOMS italiane.

Certamente, l’impatto dello Statuto firmato da Carlo Alberto di Savoia, su questo come su molti altri aspetti della vita sociale, non in alcun modo essere considerato irrilevante. Non si può negare che la “costituzione” sabauda abbia avuto il merito di agevolare l’affermazione del Mutuo Soccorso, favorendo le condizioni giuridiche formali atte a promuoverne nel tempo una forte diffusione sul territorio nazionale. La sua elevazione a momento imprescindibile della storia del mutualismo italiano mi pare quanto meno una forzatura.

La ragione per cui lo Statuto Albertino è così spesso messo in relazione con il mutuo Soccorso è il disposto dell’art. 32 che recita: “E’ riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz’armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l’esercizio nell’interesse della cosa pubblica.
Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia.”

Questo articolo viene interpretato da molti come il riconoscimento del diritto di associazione e della conseguente libertà di fondare le Società di Mutuo Soccorso.
In realtà, il diritto di adunarsi o riunirsi e il diritto di associarsi sono cose ben diverse. La libertà di associazione non era nemmeno menzionata nello Statuto Albertino ed era semplicemente dedotta sulla base di un’interpretazione allargata della libertà di riunione in luogo privato e della parziale abrogazione (grazie all’art. 81) dei limiti alla possibilità di associazione contenuti nel codice penale fino all’entrata in vigore della Carta costituzionale piemontese.
Lo Statuto Albertino, che nel suo preambolo era definito “legge fondamentale, perpetua e irrevocabile”, poteva inoltre essere modificato, integrato o derogato da un semplice procedimento legislativo ordinario, senza alcuna garanzia per i cittadini che eventuali modifiche statutarie sarebbero state apportate con procedimenti diversi e più ponderati. Non a caso, appena sei mesi dopo la sua emanazione, fu sufficiente un decreto luogotenenziale per togliere alla Compagnia di Gesù e all’Ordine delle Dame del Sacro Cuore di Gesù la personalità giuridica e ai loro membri ogni libertà di associazione.

Una conferma del relativo impatto che lo Statuto Albertino ebbe sulla nascita e sulla diffusione delle SOMS sembra arrivare da un confronto tra le città di Torino, Milano e Firenze, basato sui dati raccolti dal Ministero d’agricoltura, industria e commercio nel 1862. Pur essendo una delle regioni dell’impero asburgico con la legislazione più repressiva in tema di libertà personali, nel novembre 1859, quando la Lombardia fu annessa al Regno di Sardegna, a Milano erano già attivi nove sodalizi; nello stesso anno, quando in Toscana il Governo Provvisorio subentrò alla casa di Lorena, a Firenze operavano sette Società; a Torino, undici anni dopo l’entrata in vigore dello Statuto, le Società di Mutuo Soccorso erano dieci e di queste quattro erano state fondate prima del 1848.

Il XIX secolo fu l’epoca di Napoleone e della Restaurazione, della fine delle corporazioni, della rivoluzione industriale e della I Internazionale dei lavoratori, delle Trade Unions e delle Bourses du Travail, delle teorie di Kropotkin e di Proudhon, della pubblicazione del Manifesto di Marx e Engels e della Rerum Novarum di Papa Leone XIII… Se si considera la situazione politica, economica e sociale europea di metà ‘800, è evidente come il ruolo di fattore scatenante nella grande diffusione delle Società di Mutuo Soccorso in Italia non possa essere attribuito alla sola promulgazione di una legge che, almeno sotto l’aspetto del diritto di associazione, non può vantare primati di originalità o di particolare tolleranza.

– Daniele Massazza

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