Festa della Donna 1/7

Mancano meno di due settimane alla Festa della Donna.
Giusto per ricordare che le Società di Mutuo Soccorso femminili non sono state un’eccezione e che l’apporto delle donne alla storia del Mutualismo italiano è tutt’altro che occasionale e trascurabile, nei prossimi giorni, fino all’8 marzo, pubblicheremo una serie di immagini e fotografie dedicate al
Mutuo Soccorso delle DONNE.

Laura Solera Mantegazza (Milano 1813 – Cannero 1873) – Filantropa e patriota milanese, strenua sostenitrice degli ideali e delle imprese garibaldine. Nel 1848, durante le Cinque Giornate di Milano, è in prima fila nell’organizzare l’assistenza ai patrioti. Incaricata ufficialmente dal Governo Provvisorio della Lombardia, istituisce un servizio di ambulanze per il soccorso ai feriti. Nel 1850, fonda il primo Ricovero per i bambini lattanti e slattati (nel 1860 i ricoveri saranno 4 a Milano e 1 a Monza); nel 1862, dà vita alla Società di Mutuo Soccorso per le operaie milanesi; nel 1870, apre la prima Scuola Professionale Femminile in Italia (1870).

Domande sul Mututo Soccorso – parte 2

Grazie alla documentazione disponibile sul web, nelle biblioteche, negli archivi sociali o nei fondi delle Soprintendenze Archivistiche, abbiamo potuto verificare come le Società di Mutuo Soccorso fossero presenti nei vari regni, principati, granducati che affollavano l’Italia ben prima del 1848.
Viene quindi da chiedersi: ma lo Statuto Albertino ebbe davvero una così grande importanza nella storia del Mutuo Soccorso italiano? Davvero può essere considerato come la scintilla da cui prese il via la nascita delle SOMS italiane.

Certamente, l’impatto dello Statuto firmato da Carlo Alberto di Savoia, su questo come su molti altri aspetti della vita sociale, non in alcun modo essere considerato irrilevante. Non si può negare che la “costituzione” sabauda abbia avuto il merito di agevolare l’affermazione del Mutuo Soccorso, favorendo le condizioni giuridiche formali atte a promuoverne nel tempo una forte diffusione sul territorio nazionale. La sua elevazione a momento imprescindibile della storia del mutualismo italiano mi pare quanto meno una forzatura.

La ragione per cui lo Statuto Albertino è così spesso messo in relazione con il mutuo Soccorso è il disposto dell’art. 32 che recita: “E’ riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz’armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l’esercizio nell’interesse della cosa pubblica.
Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia.”

Questo articolo viene interpretato da molti come il riconoscimento del diritto di associazione e della conseguente libertà di fondare le Società di Mutuo Soccorso.
In realtà, il diritto di adunarsi o riunirsi e il diritto di associarsi sono cose ben diverse. La libertà di associazione non era nemmeno menzionata nello Statuto Albertino ed era semplicemente dedotta sulla base di un’interpretazione allargata della libertà di riunione in luogo privato e della parziale abrogazione (grazie all’art. 81) dei limiti alla possibilità di associazione contenuti nel codice penale fino all’entrata in vigore della Carta costituzionale piemontese.
Lo Statuto Albertino, che nel suo preambolo era definito “legge fondamentale, perpetua e irrevocabile”, poteva inoltre essere modificato, integrato o derogato da un semplice procedimento legislativo ordinario, senza alcuna garanzia per i cittadini che eventuali modifiche statutarie sarebbero state apportate con procedimenti diversi e più ponderati. Non a caso, appena sei mesi dopo la sua emanazione, fu sufficiente un decreto luogotenenziale per togliere alla Compagnia di Gesù e all’Ordine delle Dame del Sacro Cuore di Gesù la personalità giuridica e ai loro membri ogni libertà di associazione.

Una conferma del relativo impatto che lo Statuto Albertino ebbe sulla nascita e sulla diffusione delle SOMS sembra arrivare da un confronto tra le città di Torino, Milano e Firenze, basato sui dati raccolti dal Ministero d’agricoltura, industria e commercio nel 1862. Pur essendo una delle regioni dell’impero asburgico con la legislazione più repressiva in tema di libertà personali, nel novembre 1859, quando la Lombardia fu annessa al Regno di Sardegna, a Milano erano già attivi nove sodalizi; nello stesso anno, quando in Toscana il Governo Provvisorio subentrò alla casa di Lorena, a Firenze operavano sette Società; a Torino, undici anni dopo l’entrata in vigore dello Statuto, le Società di Mutuo Soccorso erano dieci e di queste quattro erano state fondate prima del 1848.

Il XIX secolo fu l’epoca di Napoleone e della Restaurazione, della fine delle corporazioni, della rivoluzione industriale e della I Internazionale dei lavoratori, delle Trade Unions e delle Bourses du Travail, delle teorie di Kropotkin e di Proudhon, della pubblicazione del Manifesto di Marx e Engels e della Rerum Novarum di Papa Leone XIII… Se si considera la situazione politica, economica e sociale europea di metà ‘800, è evidente come il ruolo di fattore scatenante nella grande diffusione delle Società di Mutuo Soccorso in Italia non possa essere attribuito alla sola promulgazione di una legge che, almeno sotto l’aspetto del diritto di associazione, non può vantare primati di originalità o di particolare tolleranza.

– Daniele Massazza

Salute: 3 – le liste d’attesa

A livello nazionale, sono stati fissati i tempi massimi per 58 prestazioni sanitarie tra diagnostica, specialistica ambulatoriale (prime visite o primi esami diagnostici) e per alcuni ricoveri. A loro volta, le Regioni indicano in un proprio atto le prestazioni garantite ed i relativi tempi massimi d’erogazione in ciascuna regione (per le disposizioni regionali è possibile consultare il sito della Regione di appartenenza o rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico della propria ASL.)

Cosa succede se i tempi massimi vengono superati?
Per conoscere i tempi di erogazione delle prestazioni della propria ASL è sufficiente consultare il sito web dell’Azienda o chiedere al centro prenotazione o all’URP, in quanto ogni ASL o Azienda Ospedaliera deve redigere il piano aziendale attuativo e di questo deve darne opportuna “diffusione”.
Il Piano Nazionale per le liste d’attesa prevede che, nel caso di mancato rispetto dei tempi massimi, l’Azienda debba provvedere ad segnalare le strutture pubbliche o private accreditate (convenzionate) in grado di garantire il rispetto della tempistica; in caso ciò non fosse possibile, l’Azienda sanitaria dovrà autorizzare la prestazione in regime intramurario (intramoenia) e, in questo caso, non dovremo sostenere alcun onere economico aggiuntivo, se non l’eventuale ticket (se non esente).

Cosa fare dunque in caso di superamento dei tempi massimi?
Il suggerimento è quello di inoltrare la richiesta per l’individuazione della struttura pubblica o convenzionata in grado di erogare la prestazione di diagnostica o specialistica entro i tempi massimi stabiliti o autorizzare la prestazione in intramoenia senza oneri aggiuntivi oltre al ticket.

E se una prestazione non è compresa nel piano di governo dei tempi d’attesa e i tempi prospettati dal CUP sono troppo lunghi?
Nel caso in cui nessuna struttura sul territorio sia in grado di effettuare la prestazione in tempi congrui, a fronte di una certificazione medica che attesti l’incompatibilità dell’attesa con le nostre  condizioni di salute, è possibile inviare la richiesta alla Direzione Generale della Asl e all’Assessorato alla Sanità della nostra Regione, allegando il certificato attestante l’incompatibilità dell’attesa attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno.

E se volessimo effettuare la prestazione solo in una struttura, un grande ospedale ad esempio, che però non rispetta i tempi massimi previsti?
Nel caso volessimo rivolgerci solo ed esclusivamente ad una particolare struttura, ma altre strutture nella tua ASL sono in grado di erogare quella stessa prestazione nel rispetto dei tempi massimi, non ci sono alternative: è necessario attendere il proprio turno.

Per una visita di controllo i tempi previsti superano quelli pubblicati nel piano: è legale?
Il Piano ha fissato tempi massimi per prestazioni diagnostico-specialistiche in regime ambulatoriale solo per le prime visite e primi esami diagnostici ovvero per quelle prestazioni volte ad individuare una diagnosi; i controlli periodici quindi restano esclusi. Nel caso in cui la prestazione fosse inserita nel piano di governo e ci fosse la necessità della stessa in tempi più brevi, è consigliabile rivolgersi al proprio medico che eventualmente provvederà a certificare la necessità della prestazione in tempi più brevi.

E se mi rispondono che non vengono accettano prenotazioni per tutto il prossimo mese e le disponibilità per le liste del mese successivo non sono ancora disponibili?.
Il blocco o la chiusura delle prenotazioni è una pratica vietata dalla Legge (art. 1, comma 282, l. 266/2005: E’ vietato sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni). In questi casi, le Regioni possono anche procedere all’applicazione di un’ammenda nei confronti dei responsabili della violazione (art. 1, comma 284, l. 266/2005 Ai soggetti responsabili delle violazioni del divieto di cui al comma 282 è applicata la sanzione amministrativa da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 6.000 euro).
Il suggerimento, dunque, è di fare immediatamente presente che procederemo a segnalare il fatto, inviando tramite raccomandata A/R alla Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria e all’Assessorato alla Sanità della Regione la richiesta di sblocco delle liste e l’applicazione dell’ammenda (l’invio per conoscenza ad Associazioni tipo Cittadinanzattiva è sempre un vantaggio). Quindi, chiedere quali altre strutture possono erogare la prestazione.

Ma non esistono accessi preferenziali?
Sì esistono i percorsi diagnostico terapeutici (PDT).
Il Piano di contenimento sui tempi di attesa stabilisce che le Regioni sono tenute ad avviare dei percorsi di accesso preferenziali (PDT ovvero percorsi diagnostico terapeutici) per 2 aree mediche in particolare: l’area cardiovascolare e quella oncologica. La prima visita specialistica (visita cardiologia o oncologica) va eseguita entro 30giorni; inoltre, dovranno essere stabiliti tempi di attesa adeguati tra la definizione del problema (diagnosi) e l’esecuzione dell’atto terapeutico e, in ogni caso, l’attesa non potrà essere superiore a 30 giorni.

UNA RACCOMANDAZIONE: Educazione e rispetto nei confronti di chi sta lavorando sono sempre d’obbligo. Anche quando si è giustamente esasperati nei confronti di un sistema che, a volte, forse troppo spesso, si inceppa. E poi, non è mica detto che chi sta dietro ad uno sportello debba essere per forza il colpevole di ogni disservizio…

– Daniele

Domande sul Mutuo Soccorso – parte 1

Sempre più spesso fanno la loro comparsa in rete siti, blog, pagine e profili dedicati alle Società di Mutuo Soccorso. Indipendentemente dal fatto che gli autori arrivino da vere Società di Mutuo Soccorso o siano sfacciati trasformisti assicurativi, vengano da associazioni piene di buona volontà e voglia di fare o rappresentino spudorati scippatori di storie e tradizioni che pensano solo a trovare un solido appoggio politico e a farsi un conto ben fornito in qualche paradiso fiscale, indipendentemente da tutto ciò, dicevo, quasi sempre in questi spazi internet viene dedicata una pagina alla storia del Mutuo Soccorso …
E quasi sempre si legge la solita vecchia storia del Mutuo Soccorso che in Italia nasce nel 1848 grazie alle concessioni dello Statuto Albertino…
Giusto per provare a capire meglio e per approfondire alcuni aspetti della storia del mutualismo italiano, mi piacerebbe capire come si spiegano alcune situazioni che a me personalmente paiono tutto sommato anomale. Partiamo dalla più semplice, la data di nascita, il famigerato 1848.
Se le Società di Mutuo Soccorso in Italia nascono nel 1848, come si spiegano queste immagini?

E come si spiega che nel Sistema Informativo Unificato per le Soprintendenze Archivistiche siano presenti documenti riferiti, ad esempio, alla “Società di mutuo soccorso fra Israeliti Moncalvesi” fondata nel 1817?
Oppure, come mai la prima Statistica del Regno d’Italia sulle Società di Mutuo Soccorso (1862), tra le 443 Società censite ne conta 66 nate prima del famoso ’48?

Forse le Società di Mutuo Soccorso Italiane sono un po’ più vecchie dello Statuto Albertino … è che ‘sti due secoli abbondanti se li portano dannatamente bene! 😉

—–> segue

– Daniele Massazza