Il Consiglio dei Ministri approva i decreti attuativi sulla riforma del terzo settore

Il Consiglio dei ministri del 12 maggio scorso ha approvato, in esame preliminare,  i tre decreti che completano l’attuazione della delega sulla riforma del terzo settore.
Ora i testi della legge delega n. 106/2016 passeranno alle Commissioni Parlamentari competenti alla Camera e al Senato e, nel termine di 30 giorni, il Consiglio dei Ministri dovrà chiedere un’intesa sui testi proposti alla Conferenza unificata Stato Regioni.
Raggiunta l’intesa, le Commissioni competenti avranno 30 giorni per esprimere il loro parere, obbligatorio ma non vincolante.
A tal punto l’approvazione dei testi sarà definitiva ed i decreti attuativi potranno essere  pubblicati in Gazzetta Ufficiale.
I decreti diventeranno esecutivi entro un anno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Giusto per andare sul sicuro e lasciare le interpretazioni ad altri più esperti (o più spericolati, visto quanto si è letto in passato in occasione dell’approvazione della modifica della legge 3818/1886), per il momento, ci limitiamo a pubblicare la parte del comunicato stampa del Consiglio dei Ministri num. 29 che riguarda i decreti. Nei prossimi giorni cercheremo di fornire altre notizie più dettagliate.

“Il Consiglio dei ministri si è riunito oggi, venerdì 12 maggio 2017, alle ore 11.25 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Paolo Gentiloni. Segretario la Sottosegretaria alla Presidenza Maria Elena Boschi.
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RIFORMA DEL TERZO SETTORE, DELL’IMPRESA SOCIALE E DEL CINQUE PER MILLE
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, ha approvato, in esame preliminare, tre decreti legislativi di attuazione della legge delega per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale (legge 6 giugno 2016, n. 106).

Di seguito le principali novità.

1. Codice del Terzo settore

Il nuovo Codice riordina tutta la normativa riguardante gli enti del Terzo settore al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona e valorizzando il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione dei principi costituzionali.
In questa prospettiva, le amministrazioni pubbliche saranno chiamate a promuovere la cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell’ambito delle strutture e delle attività scolastiche, universitarie ed extrauniversitarie, valorizzando le diverse esperienze ed espressioni di volontariato, con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato e di altri enti del Terzo settore nelle attività di sensibilizzazione e promozione.
Nell’opera di razionalizzazione vengono anzitutto definiti gli enti del Terzo settore, individuati nelle organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, e in ogni altro ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
Sono altresì puntualmente individuate le attività di interesse generale esercitate dagli enti del Terzo settore in via esclusiva o principale.
Il Codice stabilisce le disposizioni generali e comuni applicabili, nel rispetto del principio di specialità, ai diversi enti che compongono il Terzo settore, dettando disposizione in materia, tra l’altro, di organizzazione, amministrazione e controllo, di raccolta fondi, anche mediante sollecitazione al pubblico o cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, di contabilità e trasparenza.
In base alla loro dimensione, gli enti del Terzo settore saranno chiamati a pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale, redatto secondo apposite linee guida, anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte, nonché gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
Quanto ai lavoratori degli enti del Terzo settore, oltre a statuire espressamente il loro diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi, il Codice introduce un criterio di proporzionalità in base al quale, in ciascun ente, la differenza retributiva tra lavoratori non può essere superiore al rapporto di uno a sei, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Specifici limiti sono poi disciplinati in relazione ai compensi eventualmente previsti per le cariche sociali, nonché ai trattamenti economici per i lavoratori subordinati o autonomi degli enti.
Viene inoltre semplificata la procedura di acquisto della personalità giuridica e vengono istituiti, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il “Registro unico nazionale del Terzo settore”, al quale gli enti sono tenuti a iscriversi al fine di poter accedere ai benefici, non solo di carattere tributario, ad essi riservati, e il Consiglio nazionale del terzo settore, organo consultivo e rappresentativo degli enti.

Con riferimento alle misure di promozione e sostegno del Terzo settore, il Codice prevede, tra l’altro:

  • la revisione della definizione di enti non commerciali ai fini fiscali e l’introduzione di un nuovo e articolato regime tributario di vantaggio, che tiene conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che prevede la determinazione forfettaria del reddito d’impresa in favore degli enti del Terzo settore non commerciali;
  • l’istituzione del social bonus, ossia un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore degli enti del Terzo settore non commerciali, che abbiano presentato un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti;
  • una serie di agevolazioni in materia di imposte indirette (successioni e donazioni, registro, ipotecaria e catastale) con particolare riferimento agli immobili utilizzati dagli enti, nonché in materia di tributi locali;
  • la ridefinizione della disciplina delle detrazioni e deduzioni per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti;
  • specifiche disposizioni in ordine al regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale;
  • la nuova disciplina in materia di finanza sociale concernente i “titoli di solidarietà”, finalizzata a favorire il finanziamento ed il sostegno delle attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore non commerciali iscritti nell’apposito registro;
  • un regime fiscale agevolato per le attività di social lending svolta dai gestori dei portali on line;
  • misure per favorire l’assegnazione in favore degli enti di immobili pubblici inutilizzati per fini istituzionali;
  • la disciplina dello specifico Fondo istituito per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale promossi dagli enti del Terzo settore.

Il Codice prevede, infine, la disciplina delle attività di monitoraggio, di vigilanza e di controllo, anche di natura fiscale, nonché quella di carattere sanzionatorio.

2. Revisione della disciplina in materia di impresa sociale

Il decreto ha l’obiettivo di migliorare la disciplina dell’impresa sociale, colmando le attuali lacune, relative soprattutto al regime fiscale, e a rimuovere le principali barriere al suo sviluppo, rafforzandone il ruolo nel Terzo settore, anche in chiave di sistema.
Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, incluse quelle costituite in forma societaria, che esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.
L’impresa sociale rimane dunque una qualifica che enti costituiti in una qualsiasi forma giuridica (associazione, fondazione, società, cooperativa) possono assumere se rispettano le diverse norme di qualificazione dettate nel decreto, ferma restando la qualificazione di diritto come impresa sociale prevista dalla legge delega per le cooperative sociali e i loro consorzi.
Si ridefinisce, ampliandolo, l’ambito delle attività di interesse generale da esercitare affinché un ente possa assumere tale qualifica. Tra tali attività sono incluse, a titolo esemplificativo: le prestazioni sanitarie riconducibili ai Livelli essenziali di assistenza (LEA); i servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente; gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; la ricerca scientifica di particolare interesse sociale; la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo; la cooperazione allo sviluppo; il commercio equo e solidale; il microcredito; l’agricoltura sociale e l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche.
Si considera comunque di interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto, l’attività dell’impresa sociale nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono occupati, secondo specifiche percentuali in relazione al personale, lavoratori molto svantaggiati, persone svantaggiate o con disabilità e persone senza fissa dimora che versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un’abitazione in autonomia.
L’attività di impresa di interesse generale deve essere svolta “in via principale”, ossia deve generare almeno il 70 per cento dei ricavi complessivi. Quale ente del Terzo settore, l’impresa sociale non può avere come scopo principale quello di distribuire ai propri soci, amministratori, dipendenti, ecc., gli utili ed avanzi di gestione, i quali devono essere destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio. Tuttavia, al fine di favorire il finanziamento dell’impresa sociale mediante capitale di rischio, il decreto, in attuazione della delega, ha introdotto la possibilità per le imprese sociali (costituite in forma di società) di remunerare in misura limitata il capitale conferito dai soci.
In particolare, l’impresa sociale, costituita in forma societaria, può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo calcolate dall’ISTAT per il periodo corrispondente a quello dell’esercizio in cui gli utili sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante l’emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.
Per le imprese sociali è inoltre possibile, nel limite anzidetto, disporre erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano tuttavia fondatori, associati, soci dell’impresa sociale o società da questa controllate; tali erogazioni devono essere finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.
Anche per le imprese sociali si prevede un criterio di proporzionalità del trattamento retributivo tra lavoratori dipendenti, che in questo caso, in ragione della natura d’impresa dell’attività esercitata, non può essere superiore al rapporto di uno a otto, da calcolarsi sempre sulla base della retribuzione annua lorda.
Ai fini di promozione e sviluppo dell’impresa sociale, si introducono inoltre importanti misure di sostegno, anche fiscale, quali la detassazione degli utili o avanzi di gestione che incrementino le riserve indivisibili dell’impresa sociale in sospensione d’imposta e che vengano effettivamente destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio (analogamente a quanto già previsto per le cooperative sociali e per i consorzi tra piccole e medie imprese). Si prevedono inoltre incentivi fiscali volti a favorire gli investimenti di capitale nelle imprese sociali, altrimenti penalizzate rispetto alle società lucrative che non soggiacciono ai suddetti limiti di remunerazione del capitale.
Infine, relativamente agli obblighi di trasparenza, l’impresa sociale è tenuta a pubblicizzare, anche attraverso il proprio sito internet, il bilancio sociale, da redigersi in ossequio a specifiche linee guida da adottarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Si intensificano poi i vincoli a beneficio degli stakeholder, aumentandone il livello minimo di coinvolgimento, in linea con quanto previsto a livello europeo come caratteristica distintiva dell’entità dell’economia sociale, prevedendo tra l’altro, per le imprese sociali di grandi dimensioni, il diritto dei lavoratori ed eventualmente anche degli utenti di nominare almeno un componente degli organi di amministrazione e di controllo.

3. Disciplina dell’istituto del “cinque per mille” dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef)

Il decreto prevede il completamento della riforma strutturale dell’istituto del cinque per mille, già reso permanente dalla legge di stabilità 2015, attraverso l’individuazione delle modalità per la razionalizzazione e la revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l’accesso al beneficio, la semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l’erogazione dei contributi spettanti, nonché l’introduzione di obblighi di pubblicità delle risorse erogate, attraverso un sistema improntato alla massima trasparenza, con la previsione delle conseguenze sanzionatorie per il mancato rispetto dei citati obblighi.
Rispetto alla disciplina precedente, le nuove norme allargano la platea dei destinatari del beneficio, estendendola a tutti gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale. Rimangono inalterati i restanti settori di destinazione del beneficio: il finanziamento della ricerca scientifica e dell’università; il finanziamento della ricerca sanitaria; il sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente; il sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale; la tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.
Il decreto, inoltre, prevede una serie di obblighi di trasparenza e informazione, sia per i soggetti beneficiari che per l’amministrazione erogatrice. In particolare, i soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere a un duplice obbligo: il primo, nei confronti dell’amministrazione erogatrice, comporta la redazione e la trasmissione, entro un anno dalla ricezione delle somme, di un apposito rendiconto, unitamente ad una relazione illustrativa, che descriva la destinazione e l’utilizzo del contributo percepito, secondo canoni di trasparenza, chiarezza e specificità. Il secondo obbligo ha ad oggetto la pubblicazione, sul proprio sito web, degli importi percepiti e del relativo rendiconto. In caso di inadempimento ai predetti obblighi, si prevede un sistema sanzionatorio che comporta una preventiva diffida ad adempiere entro il termine di 30 giorni e, solo in caso di persistenza dell’inadempimento, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, corrispondente al 25% del contributo percepito.
Le amministrazioni erogatrici, dal canto loro, hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito web l’elenco dei soggetti destinatari del contributo, con l’indicazione del relativo importo e del link al rendiconto pubblicato sul sito web del beneficiario.”

  • Daniele Massazza

La gravidanza è una malattia?

Madonna del Parto, Antonio Veneziano, XIV sec., Pieve di San Lorenzo a Montefiesole

La gravidanza è una malattia? Potrà sembrare una domanda stupida o provocatoria, ma …

… nasce in seguito ad un incontro con un’associazione che abbiamo recentemente contattato per valutare l’eventualità di una collaborazione a favore delle Società aderenti a SOMS Insieme. La logica che ci ha spinti a cercare questo incontro è molto semplice: anche per chi lo vuole, avere un figlio è spesso difficile, soprattutto in tempi di crisi come questi. I costi, nella migliore delle ipotesi, restano alti; le tutele, quando va bene, rimangono non del tutto adeguate; i punti nascita (ogni riferimento NON è assolutamente casuale) si sacrificano sull’altare dei tagli alla spesa e delle convenienze politico-amministrative … In una situazione di questo tipo, che sul territorio nazionale è tutt’altro che omogenea, dovrebbe essere normale per una Società di Mutuo Soccorso poter intervenire a favore delle proprie socie. Dovrebbe …

… come molti ricorderanno, però, nella sua anacronistica revisione del 2012, la legge 3818 prevede che, per essere tale, una Società di Mutuo Soccorso debba svolgere almeno una delle seguenti attività:

    “…

  • erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;
  • erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
  • erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
  • erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell’improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.”

e che non possa “svolgere attività diverse da quelle previste” dalla legge stessa.

Sarà un caso ma, una volta di più, gli autori del nuovo testo si sono giocati malamente una buona occasione di migliorare la legge del 1886 e renderla una legge davvero moderna… a meno di non considerare la gravidanza una malattia o un infortunio…

Non sarebbe logico poter offrire lo stesso supporto garantito a chi va in ospedale per farsi operare di prostata o di emorroidi anche a chi ci va per partorire?

Abbiamo quindi pensato di scrivere alle due più importanti realtà nazionali del Mutuo Soccorso (AISMS e FIMIV), al Coordinamento regionale delle Società di Mutuo Soccorso e ad alcuni personaggi che, a livello politico, si stanno occupando di Mutuo Soccorso e di riforma del Terzo Settore, per sentire la loro opinione in merito.

Secondo noi, qualche spazio di manovra potrebbe esserci…

  • Daniele Massazza

Convenzioni

Ma le convenzioni sono o non sono da considerarsi attività di Mutuo Soccorso? Se una SMS stipula una convenzione a favore dei propri soci con un ente privato, ad esempio, una casa di cura o un poliambulatorio, si può dire che ha svolto attività di Mutuo Soccorso secondo quanto previsto dall’art. 1 della legge 3818/1886 e successive modifiche?

Intanto, giusto per capirsi, cosa è una convenzione? Secondo il vocabolario Treccani, “Convenzione s. f. [dal lat. conventioonis «incontro, riunione; accordo, contratto», der. di convenire: v. convenire]. – 1. Accordo, patto stretto fra due o più persone, fra enti pubblici, fra stato e stato, mediante il quale ciascuna delle parti si obbliga a mantenere i reciproci impegni.”
Abbastanza chiaro, tutto sommato: due o più parti, un accordo, degli impegni reciproci da rispettare. Quindi, per quanto ne posso capire io che non sono certo un giurista, se una SMS si accorda con una Casa di Cura per fornire visibilità alle attività medico-scientifiche di quest’ultima in cambio dell’erogazione, a favore dei propri soci, di servizi in regime agevolato, questa si può definire una convenzione. Ma è attività di Mutuo Soccorso? Bella domanda!

Vediamo cosa dice chi ne sa più di noi…

FIMIV – Codice identitario delle Società di Mutuo Soccorso approvato dalla direzione FIMIV (19/03/2015) – “2. Ambiti di attività: …(omississ)… In aggiunta ad una o più delle attività sopra elencate (quelle previste dall’art. 1 della l.3818/1886 aggiornata, n.d.r.) le società di mutuo soccorso promuovono attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici, quali ad esempio: …(omississ)… lo sviluppo di una rete di convenzioni con erogatori di servizi socio-sanitari e assistenziali (cooperative sociali, poliambulatori medici, infermieristici e simili)…
“4. Convenzioni sanitarie. Le società di mutuo soccorso, per l’erogazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie, si avvalgono della rete di convenzioni che la Federazione nazionale ha realizzato con strutture sanitarie e medici al fine di ottenere condizioni tariffarie agevolate e vantaggiose per tutti i soci e assistiti delle società di mutuo soccorso associate.”
Mia personalissima traduzione: se mi appoggio alla rete di convenzioni sviluppata da FIMIV, faccio mutuo soccorso; se creo e mi appoggio ad una mia rete di convenzioni, al massimo, faccio attività complementare ex art. 2.

Avv. Giovanni Bernardi – Adeguamento Società di Mutuo Soccorso alla riforma della legge 3818/1186 (DL 179/2012) – QUESITI RICORRENTI (2015) – Domanda: Eventuali convenzioni con studi medici o ambulatori sono da considerare “prestazioni socio-sanitarie”? Risposta: No, ma possono farlo come attività accessorie per i soci. Diventano “prestazioni socio-sanitarie” solo se c’è un costo per la società.”
Mia personalissima opinione: originale il concetto del costo … Non è importante che il socio riceva un beneficio, è importante che ci sia un costo da sostenere (???). Io avrei detto il contrario…

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO – Studio n. 5486/I – Natura giuridica e disciplina delle società di mutuo soccorso – Destinato alla Sezione “Materiali” della Rivista Studi e Materiali – Quaderni semestrali – “Le società di mutuo soccorso possono invece, come già rilevato, erogare i “sussidi” per il caso di malattia a mezzo di “servizi sanitari integrativi del servizio sanitario nazionale” (in conformità al d.lgs. n. 502/1992), sia in denaro che in natura, e ciò sia direttamente, sia mediante con imprese assicuratrici e presidi sanitari abilitati.”
Per correttezza, anche se per molti riferimenti continua a mantenere una sua importante validità, bisogna segnalare che lo studio è antecedente all’ultima modifica della 3818/1886.

Dunque? Mutuo Soccorso si o Mutuo Soccorso no? O Mutuo Soccorso in forma accessoria e complementare? Nell’attesa che qualcuno venga a chiarirci tutti i dettagli, l’apprezzamento dimostrato dai soci rimane la risposta migliore. Noi restiamo comunque convinti del fatto che i nostri soci possano ricavare utili vantaggi dalle convenzioni stipulate attraverso SOMS Insieme o direttamente dalle SMS aderenti e, per questo motivo cercheremo di procedere su questa strada e di ampliare la nostra rete. Nel frattempo, nei prossimi giorni dedicheremo una serie di post di presentazione dedicati proprio a tutti quei soggetti con cui abbiamo avviato un percorso di collaborazione.

  • Daniele

P.S. Naturalmente, se a qualcuno venisse voglia di contattarci per avviare una nuova convenzione è sempre il benvenuto!!!

Novità per la Fondazione

Regione Piemonte, 18 ottobre

Il Consiglio regionale ha deliberato all’unanimità la modifica dello statuto della fondazione “Centro per lo studio e la documentazione delle società di mutuo soccorso – Onlus”, già approvata a maggioranza in data 6 ottobre dalla Commissione Cultura. Le principali modifiche riguardano il trasferimento della sede legale della Fondazione presso il Palazzo Lascaris (la stessa del Consiglio Regionale) e la composizione del consiglio di Amministrazione: il Presidente non sarà più l’assessore regionale alla cultura o persona da lui delegata ma verrà scelto dalla Giunta Regionale, tre componenti saranno individuati dal coordinamento delle Soms piemontesi e il quinto soggetto sarà votato dai Consiglieri Regionali. Per quanto riguarda le competenze del Cda, vengono a cadere i limiti alle possibili modifiche dello statuto, previo preventivo assenso dei soci fondatori e si introduce la necessità di fornire regolare documentazione per la determinazione del rimborso delle spese  dei componenti del Cda.

  • Daniele