Il 27 giugno scorso, con l’approvazione in Senato, il cosidetto Dl Crescita, “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” (dl 34/2019), è diventato legge. Naturalmente, nel calderone c’è un po’ di tutto e, ovviamente, non poteva mancare qualche novità riguardante il terzo settore.
Come già ampiamente annunciato, diventa ufficiale la proroga per l’adeguamento degli statuti dal 3 agosto 2019 al 30 giugno 2020 utilizzando procedure semplificate. La modifica interviene in deroga al Codice del terzo settore (art. 101 comma 2). Quindi, anche le Società di Mutuo Soccorso avranno più tempo per adeguarsi alla nuova normativa e per adeguare gli statuti così come previsto dalla Riforma del Terzo Settore. Per quanto attesa, però, la proroga allungherà il travaglio di molti enti chiamati ad adeguarsi e difficilmente potrà evitare la creazione di situazioni poco chiare. La nuova scadenza, infatti, non è in alcun modo legata all’attivazione del Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) che, in effetti, potrebbe essere realtà già prima del termine del 30 giugno. Come farebbero gli uffici del Runts a verificare i requisiti richiesti dal codice se molti enti non hanno ancora modificato i propri statuti? Il dubbio era stato sollevato per tempo sia dalla stampa (vedi G. Sepio, ilSole24ore 12 giugno), sia da esponenti del terzo settore (vedi C. Fiaschi, portavoce del Forum Terzo Settore) ma …
Ma ora che la scadenza è stata prorogata?
In fase di adeguamento Statuto, ricordiamo che:
- Le possibili modalità di adeguamento statutario sono due: “semplificata”, ossia applicando la maggioranza prevista per le deliberazioni ordinarie nello statuto; oppure “non semplificata”, applicando quindi le procedure e la maggioranza qualificata previste normalmente per le modifiche statutarie all’interno dello statuto.
- Le modifiche, se rispondono a un requisito obbligatorio previsto dal Codice terzo settore, possono essere adottate con forma semplificata.
- Lo statuto di un Ets deve necessariamente indicare forma giuridica; principi generali; finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; l’assenza di scopo di lucro; destinazione del patrimonio; le modalità di esercizio da parte degli associati e degli aderenti del diritto ad esaminare i libri sociali.
- E’ molto opportuno verificare con molta attenzione anche le attività di interesse generale (lo statuto di un Ets deve contenere obbligatoriamente l’elenco con specifico riferimento alla corrispondente lettera dell’articolo 5 comma 1.); le attività diverse (se un Ets vuole esercitare attività secondarie e strumentali rispetto a quelle generali, deve indicarlo nello statuto, senza necessariamente riportare l’elenco specifico, o indicare in alternativa l’organo di competenza che può operare questa scelta successivamente); la devoluzione in caso di estinzione o scioglimento; la denominazione sociale in riferimento alla presenza dell’acronimo ETS; il volontariato (gli enti che si avvalgono della presenza di volontari devono adeguare eventuali incongruenze nei propri statuti); l’ammissione dei soci; il diritto di voto per i neo associati; le competenze dell’assemblea; gli organi di amministrazione; i destinatari delle attività di interesse generale e le modalità di svolgimento; le raccolte fondi; il patrimonio destinato per uno specifico scopo; le eventuali deroghe al potere di rappresentanza in assemblea.
In merito a quanto sopra, si consiglia la lettura delle circolari ministeriali inviate alle Società aderenti
Questo per quanto riguarda le deroghe. Per quanto riguarda la retromarcia, invece, abbiamo un sostanziale dietro front sulla tanto discussa legge “Spazza corrotti” (n.3 del 9 gennaio 2019) che, modificando la normativa sul finanziamento dei partiti politici (d.l. 149/2013), equiparava i partiti e i movimenti politici alle fondazioni, associazioni e comitati, almeno in termini di obblighi di trasparenza.
“Con la modifica attuata tutti gli enti del terzo settore che per loro natura assolvono agli obblighi di trasparenza essendo iscritti al registro unico nazionale del terzo settore (Runts) vengono esonerati dagli obblighi. Si tratta di organizzazioni di volontariato (Odv), associazioni di promozione sociale (Aps) e Onlus ma la modifica prevede l’esonero anche per le fondazioni, associazioni e comitati appartenenti alle confessioni religiose. Per tutti le associazioni, le fondazioni e i comitati fuori dal terzo settore – e quindi non iscritti al Runts – gli obblighi rimangono ma vengono ridefiniti i criteri di equiparazione ai partiti politici. E meno male …
Daniele Massazza