Viste le future incombenze che minacciose si addensano sulla testa dei cittadini (E NON SOLO!) tortonesi (E NON SOLO!)…
Considerate le schiere di psicho-ambientalisti che avanzano al grido di “Chi più inquina, più paghi!” …
Ritenendo che, con l’arrivo dell’estate, ci si ricordi sempre della prova costume ma si dimentichi spesso la prova SIAE …
Ricordiamo a tutte le Società di Mutuo Soccorso aderenti a SOMS Insieme (E NON SOLO!) il testo dell’art. 82 del codice del Terzo settore …
… non si sa mai, nei prossimi mesi potrebbe venir buono …
Disposizioni in materia di imposte
indirette e tributi locali
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti del
Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese
sociali costituite in forma di societa', salvo quanto previsto ai
commi 4 e 6.
2. Non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e
alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito
effettuati a favore degli enti di cui al comma 1 utilizzati ai sensi
dell'articolo 8, comma 1.
3. Agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le
operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da
enti del Terzo settore di cui al comma 1, le imposte di registro,
ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. Le modifiche
statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall'imposta di
registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o
integrazioni normative.
4. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in
misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della
proprieta' di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi
di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti
del Terzo settore di cui al comma 1, incluse le imprese sociali, a
condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque
anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi
istituzionali o dell'oggetto sociale e che l'ente renda,
contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal
senso. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva
utilizzazione del bene in diretta attuazione degli scopi
istituzionali o dell'oggetto sociale, e' dovuta l'imposta nella
misura ordinaria, nonche' la sanzione amministrativa pari al 30 per
cento dell'imposta dovuta oltre agli interessi di mora decorrenti
dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.
5. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonche' le copie
anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le
dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o
informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti
dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo.
6. Gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali
del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 5, destinati
esclusivamente allo svolgimento con modalita' non commerciali, di
attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca
scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive,
nonche' delle attivita' di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a),
della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono esenti dall'imposta
municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili alle
condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera
i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dall'articolo
9, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23, dall'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e
dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e
relative disposizioni di attuazione.
7. Per i tributi diversi dall'imposta municipale propria e dal
tributo per i servizi indivisibili, per i quali restano ferme le
disposizioni di cui al comma 6, i comuni, le province, le citta'
metropolitane e le regioni possono deliberare nei confronti degli
enti del Terzo settore che non hanno per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attivita' commerciale la riduzione o
l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai
connessi adempimenti.
8. Le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano possono
disporre nei confronti degli enti di cui al comma 1 del presente
articolo la riduzione o l'esenzione dall'imposta regionale sulle
attivita' produttive di cui decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli
orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea.
9. L'imposta sugli intrattenimenti non e' dovuta per le attivita'
indicate nella tariffa allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte dagli enti di cui al comma
1 del presente articolo occasionalmente o in concomitanza di
celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. L'esenzione
spetta a condizione che dell'attivita' sia data comunicazione, prima
dell'inizio di ciascuna manifestazione, al concessionario di cui
all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640.
10. Gli atti e i provvedimenti relativi agli enti di cui al comma 1
del presente articolo sono esenti dalle tasse sulle concessioni
governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 641.