Tasseeee!!!


Viste le future incombenze che minacciose si addensano sulla testa dei cittadini (E NON SOLO!) tortonesi (E NON SOLO!)…
Considerate le schiere di psicho-ambientalisti che avanzano al grido di “Chi più inquina, più paghi!” …
Ritenendo che, con l’arrivo dell’estate, ci si ricordi sempre della prova costume ma si dimentichi spesso la prova SIAE …

Ricordiamo a tutte le Società di Mutuo Soccorso aderenti a SOMS Insieme (E NON SOLO!) il testo dell’art. 82 del codice del Terzo settore …
… non si sa mai, nei prossimi mesi potrebbe venir buono …

Disposizioni in materia di imposte 
                     indirette e tributi locali 
 
  1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti del
Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse  le  imprese
sociali costituite in forma di societa',  salvo  quanto  previsto  ai
commi 4 e 6. 
  2. Non sono soggetti all'imposta sulle successioni  e  donazioni  e
alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito
effettuati a favore degli enti di cui al comma 1 utilizzati ai  sensi
dell'articolo 8, comma 1. 
  3. Agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie,  comprese  le
operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere  da
enti del Terzo settore di cui al comma 1,  le  imposte  di  registro,
ipotecaria e catastale si applicano in  misura  fissa.  Le  modifiche
statutarie di cui al periodo precedente sono esenti  dall'imposta  di
registro se hanno lo  scopo  di  adeguare  gli  atti  a  modifiche  o
integrazioni normative. 
  4. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si  applicano  in
misura  fissa  per  gli  atti  traslativi  a  titolo  oneroso   della
proprieta' di beni immobili e per gli atti traslativi o  costituitivi
di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli  enti
del Terzo settore di cui al comma 1, incluse le  imprese  sociali,  a
condizione che i beni siano  direttamente  utilizzati,  entro  cinque
anni  dal  trasferimento,   in   diretta   attuazione   degli   scopi
istituzionali  o   dell'oggetto   sociale   e   che   l'ente   renda,
contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal
senso. In caso  di  dichiarazione  mendace  o  di  mancata  effettiva
utilizzazione  del   bene   in   diretta   attuazione   degli   scopi
istituzionali o  dell'oggetto  sociale,  e'  dovuta  l'imposta  nella
misura ordinaria, nonche' la sanzione amministrativa pari al  30  per
cento dell'imposta dovuta oltre agli  interessi  di  mora  decorrenti
dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata. 
  5. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonche' le copie
anche se dichiarate conformi, gli  estratti,  le  certificazioni,  le
dichiarazioni, le attestazioni e  ogni  altro  documento  cartaceo  o
informatico in qualunque modo denominato posti in essere o  richiesti
dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo. 
  6. Gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti  non  commerciali
del  Terzo  settore  di  cui  all'articolo  79,  comma  5,  destinati
esclusivamente allo svolgimento con  modalita'  non  commerciali,  di
attivita'  assistenziali,  previdenziali,   sanitarie,   di   ricerca
scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive,
nonche' delle attivita' di cui all'articolo 16, comma 1, lettera  a),
della  legge  20  maggio  1985,  n.  222,  sono  esenti  dall'imposta
municipale propria e dal tributo  per  i  servizi  indivisibili  alle
condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 7,  comma  1,  lettera
i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  504,  dall'articolo
9, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14  marzo  2011,
n. 23, dall'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,  n.  27,  e
dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge  6  marzo  2014,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014,  n.  68,  e
relative disposizioni di attuazione. 
  7. Per i tributi diversi  dall'imposta  municipale  propria  e  dal
tributo per i servizi indivisibili, per  i  quali  restano  ferme  le
disposizioni di cui al comma 6, i  comuni,  le  province,  le  citta'
metropolitane e le regioni possono  deliberare  nei  confronti  degli
enti del  Terzo  settore  che  non  hanno  per  oggetto  esclusivo  o
principale  l'esercizio  di  attivita'  commerciale  la  riduzione  o
l'esenzione dal pagamento  dei  tributi  di  loro  pertinenza  e  dai
connessi adempimenti. 
  8. Le regioni e le Provincie autonome di Trento e  Bolzano  possono
disporre nei confronti degli enti di cui  al  comma  1  del  presente
articolo la riduzione  o  l'esenzione  dall'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive di cui decreto legislativo 15 dicembre 1997,  n.
446,  nel  rispetto  della  normativa  dell'Unione  europea  e  degli
orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea. 
  9. L'imposta sugli intrattenimenti non e' dovuta per  le  attivita'
indicate nella tariffa  allegata  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte dagli enti di cui al comma
1  del  presente  articolo  occasionalmente  o  in  concomitanza   di
celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. L'esenzione
spetta a condizione che dell'attivita' sia data comunicazione,  prima
dell'inizio di ciascuna  manifestazione,  al  concessionario  di  cui
all'articolo 17  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 640. 
  10. Gli atti e i provvedimenti relativi agli enti di cui al comma 1
del presente articolo  sono  esenti  dalle  tasse  sulle  concessioni
governative di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 641. 

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