Tratto da una lettera scritta nei giorni scorsi ad associazioni, federazioni ed enti che rappresentano il mondo del Mutuo Soccorso… senza la presunzione di voler rappresentare altri se non noi stessi …
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SOMS Insieme è un’associazione a finalità non lucrativa che, ad oggi, raccoglie sette Società di Mutuo Soccorso del Tortonese. Tra queste, alcune aderiscono alla FIMIV, altre fanno parte dell’AISMS o sono iscritte al Coordinamento regionale del Piemonte, altre ancora non fanno riferimento ad alcun soggetto di rappresentanza nazionale. Tutte, però, riconoscono e apprezzano l’indiscutibile valore della legge 3818/1886, anche se non sempre hanno condiviso gli scopi, l’opportunità e l’efficacia delle modifiche apportate a partire dal 2012. La causa di ciò, oltre al fatto che tali modifiche hanno trasformato la 3818 in una “legge ignorante”, è da ricercare anche nella scarsa chiarezza esibita da chi avrebbe dovuto fungere da guida per le Società di Mutuo Soccorso nell’applicazione quotidiana del nuovo disposto.
Tutti conoscono il testo dei rinnovati artt. 1 e 2 della l. 3818/1886. Ricordarli, però, non sarà di danno ad alcuno.
Art. 1 – Le società di mutuo soccorso conseguono la personalità giuridica nei modi stabiliti dalla presente Legge. Esse non hanno finalità di lucro, ma perseguono finalità di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, attraverso l’esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi di una o più delle seguenti attività:
a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;
b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell’improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.
Le attività previste dalle lettere a) e b) possono essere svolte anche attraverso l’istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
Art. 2 – Le società possono inoltre promuovere attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici.
Le società di mutuo soccorso non possono svolgere attività diverse da quelle previste dalla presente legge, né possono svolgere attività di impresa.
Salvi i casi previsti da disposizioni di leggi speciali, compreso quello relativo alla istituzione e gestione dei fondi sanitari integrativi, le attività di cui al primo comma dell’articolo 1 sono svolte dalle Società nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali.
Le piccole Società di Mutuo Soccorso sono quelle che, per ragioni evidenti a chiunque si occupi di Mutuo Soccorso, hanno maggiori difficoltà ad adempiere agli obblighi previsti dalla legge. A questi obblighi, però, le piccole Società non vorrebbero, nel limite del possibile, sottrarsi: per questo, sempre più spesso, chiedono aiuto, supporto e, non ultimo, anche un minimo di rispetto in più, soprattutto da parte coloro che dovrebbero scrivere le leggi con equità e cognizione di causa.
Molti pensano che dare supporto ad una piccola Società significhi sostituirsi ad essa nelle attività di Mutuo Soccorso: così, si portano avanti progetti di mutualità mediata che spesso si rivelano poco opportuni e poco trasparenti, tanto nei modi, quanto nelle reali finalità e nelle conseguenze. In realtà. oggi ci sono due grandi categorie di Società di Mutuo Soccorso: quelle che vogliono, in piccolo o in grande, continuare a fare mutualità e quelle che non hanno più la volontà o la forza di farlo e si sono ormai definitivamente trasformate, nella migliore delle ipotesi, in centri di aggregazione di paese o in pseudo pro loco. Per quanto riguarda queste ultime, non c’è molto da dire: dal mio punto di vista, la soluzione più onesta sarebbe quella di accompagnarle in una definitiva trasformazione secondo quanto previsto dalla riforma del terzo settore (cioè, facendo in modo di non lasciarle in balia di chi vorrebbe scippare il loro patrimonio).
Per le Società che invece sentono ancora forte l’esigenza di FARE Mutuo Soccorso, sarebbe importante fornire un aiuto concreto, indicazioni e suggerimenti tempestivi su come comportarsi nel lavoro di tutti i giorni, soprattutto di fronte alle trasformazioni sociali degli ultimi anni e all’entrata in vigore di nuove normative.
Il 25 maggio scorso è entrato in vigore il nuovo Regolamento Europeo sulla privacy (GDPR). Non una novità, visto che il suo arrivo era annunciato ormai da tempo. Il Regolamento è STRETTAMENTE legato a qualsiasi attività di Mutuo Soccorso: se non si hanno i dati su malattie, infortuni, invalidità, situazioni economiche non è possibile fare Mutuo Soccorso; se questi dati ci sono, vanno gestiti e tutelati secondo la nuova normativa. A prescindere da qualsiasi altra considerazione, ad esempio, legata all’iscrizione alle Camere di Commercio. Possibile che a nessuno sia venuto in mente di organizzare dei corsi pratici (anche a pagamento), tenuti da tecnici, per istruire le Società sulle nuove incombenze da affrontare? Si è pensato ai corsi per certificare (?) ispettori da inviare a controllare l’attività delle Società ma non a seminari tecnici per coloro che sarebbero stati controllati (a loro spese!).
Lasciamo perdere la riforma sul Terzo Settore, ancora in via di costruzione, anche se ormai molte scadenze si stanno avvicinando.
E’ dal 2012 che si discute sulle modifiche della l. 3818/1886 e, per molti, ancora non è del tutto chiaro quali siano gli ambiti definiti dal famigerato art. 1, volutamente obsoleto e lacunoso tanto nei contenuti come nel testo. Anche in questo caso, però, le informazioni ricevute dalle Società (soprattutto quelle più piccole) sono state poche e spesso poco chiare o contraddittorie.
Qualche esempio concreto?
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Sotto quale aspetto può essere correttamente svolta l’attività di PREVENZIONE, cioè una delle attività fondamentali per qualsiasi sistema sanitario moderno? In NESSUNO dei punti dell’art. 1 si parla di prevenzione. Diagnosi e cura sono tecnicamente e sostanzialmente diverse dalla prevenzione. Nell’art. 2 si parla di solo promozione di attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria. Quindi, a fronte di un’ispezione ministeriale, l’organizzazione diretta di giornate di screening (cardiologico, oftalmico, oncologico, …) viene considerata Mutuo Soccorso secondo l’art. 1 per una mal specificata definizione di “attività diagnostica”? E’ permessa secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 1? O è vietata secondo quanto disposto dall’art. 2, comma 2?
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Come si gestisce un caso di ricovero non dovuto a infortunio o malattia? Ad esempio, come si gestisce tutta la complessa situazione che ruota intorno ad una gravidanza, alla maternità o a un’interruzione di gravidanza? Certo la gravidanza non può essere definita una malattia o un infortunio; tanto meno rientra in queste fattispecie l’interruzione volontaria di gravidanza. Qualcuno può dare linee guida concrete, con opportuni riferimenti normativi in merito oppure, per quanto riguarda uno dei momenti più importanti nella vita di una donna e di una famiglia, dobbiamo continuare ad arrampicarci sugli specchi dell’inabilità temporanea al lavoro?
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Come è lecito comportarsi in caso di richieste legate al trasferimento di un paziente all’estero? E’ possibile intervenire anticipando i costi di un trasferimento sanitario? E come ci si deve muovere se le cure previste si trasformano in una procedura legale (illegale in Italia) di morte assistita? Non è un caso limite: la SLA colpisce anche nei piccolissimi centri.
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Come è concretamente possibile intervenire nei casi previsti dall’art. 1 punto 4? Disagio GRAVISSIMO, IMPROVVISO e in ASSENZA di previdenze pubbliche. A parte l’assenza di previdenze pubbliche, che limita fortemente la possibilità di intervento ma almeno è facilmente definibile, come vengono misurate la gravità e la subitaneità di una situazione?
Non voglio negare che si tratti anche di casi limite e di esempi anche provocatori (dopo tutto, la provocazione è spesso la migliore spinta alla riflessione). Certamente, però, si tratta di casi di non così rari e di situazioni non esenti da forti implicazioni etiche e morali. Resta il fatto che dal 2012 sono passati SEI ANNI e per molti non è ancora chiaro come si possa e si debba fare Mutuo Soccorso. E questo è solo uno, anche se il principale, forse, dei problemi che quelli piccoli come noi vorrebbero sapere come affrontare adeguatamente.
Cosa ci piacerebbe avere?
Alle altre piccole Società di Mutuo Soccorso chiediamo il loro punto di vista ed i loro suggerimenti su questi argomenti.
Alle organizzazioni nazionali che si occupano di Mutuo Soccorso proponiamo la realizzazione di seminari tecnici, tenuti da tecnici, che analizzino con un linguaggio chiaro casi concreti e che diano certezze dal punto di vista legale e non le solite contraddittorie “opinioni di buon senso”. Ormai anche i soci delle Società più piccole non hanno troppe difficoltà con internet: se non li si vuole organizzare in giro per l’Italia, si può sempre usare youtube o lo streaming. Le grandi organizzazioni di rappresentanza hanno avvocati, commercialisti, tecnici preparati: è così impossibile progettare un corso per “organizzatori di Mutuo Soccorso”?
Proposta sciocca? E’ possibile; analizzare un po’ di casi pratici e fornire linee guida chiare e concrete, però, sarebbe di maggiore aiuto che proporre la soluzione della mutualità mediata e lasciare intendere che “Così, con pochi euro vi togliete la rogna e potete dedicarvi alla sagra della frittella e del gnocco fritto!”
Grazie per l’attenzione
Daniele Massazza