Canone TV: il rimborso


Vi siete trovati la prima parte del canone TV addebitato sulla bolletta della luce e ritenete di non doverlo pagare? La vostra dichiarazione sostitutiva non è arrivata a destinazione e 70,00 € hanno preso il volo?
Duee sono le vie per chiedere il rimborso.
Sui siti dell’Agenzia delle Entrate e della Rai sono stati resi disponibili il modello e le relative istruzioni per la compilazione (approvati con il provvedimento del 2 agosto 2016) che i contribuenti dovranno utilizzare per presentare l’istanza di rimborso del canone Tv, per uso privato, non dovuto e tuttavia addebitato nelle fatture emesse dalla imprese fornitrici di energia elettrica.
L’intestatario della bolletta o i suoi eredi potranno spedire l’istanza in formato cartaceo con raccomandata, tramite servizio postale, all’indirizzo: Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella postale 22 – 10121 Torino. In allegato dovrà essere spedito anche un documento di riconoscimento e per la data farà fede il timbro postale.
In alternativa potrà essere utilizzata la specifica applicazione web attiva, dal prossimo 15 settembre, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i servizi telematici Entratel o Fisconline. Per la presentazione farà fede la data della ricevuta telematica trasmessa dal sistema che attesta la correttezza dell’operazione.
Nel caso in cui, per l’inoltro telematico, si preferisca rivolgersi ad un intermediario, questi dovrà utilizzare la stessa piattaforma informatica. Il delegato dovrà consegnare al contribuente la ricevuta dell’Agenzia che attesta la corretta trasmissione dell’istanza e conservare l’originale del modello firmato dal richiedente, la copia del documento di identità di quest’ultimo e la delega ricevuta. Tali documenti dovranno essere conservati e resi disponibili su richiesta dell’Agenzia delle Entrate per un periodo di dieci anni.
Nel modello dovranno essere indicate le ragioni del rimborso ed il provvedimento assegna a ogni specifica causale un suo codice numerico:

  • “1”  per la situazione in cui il richiedente o un suo familiare sono esenti dal canone per età e reddito ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva;
  • “2” per gli esenti in base a convenzioni internazionali, che hanno presentato l’apposita dichiarazione sostitutiva;
  • “3” per i casi in cui il richiedente o un suo familiare hanno pagato il canone addebitato in bolletta anche con altre modalità (ad esempio, con addebito sulla pensione);
  • “4” nel caso in cui il canone sia stato pagato anche su un’utenza elettrica intestata a un altro componente della stessa famiglia (in questo caso, l’istanza vale anche come dichiarazione sostitutiva necessaria per richiedere l’esenzione);
  • “5” per il richiedente che ha presentato la dichiarazione sostitutiva con la quale si attesta che né lui né i suoi familiari sono in possesso di apparecchi Tv;
  • “6” per tutti i casi divrsi dai precedenti.

Dopo la verifica dei presupposti, l’Agenzia delle Entrate dà il via libera all’impresa per l’effettuazione del rimborso. La somma tornerà al contribuente con la prima bolletta utile oppure anche con altre modalità: la condizione è che l’operazione si concluda entro 45 giorni dalla data in cui l’impresa ha ricevuto le informazioni utili all’effettuazione del rimborso; se ciò non dovesse avvenire, sarà lo stesso sportello Sat di Torino a disporre il rimborso.