L’art. 48 della Legge di Bilancio 2017, all’interno del pacchetto Famiglia, ha previsto l’introduzione del bonus Mamme domani, un assegno una tantum pari a 800 euro, riconosciuto alle donne che nel corso del 2017 raggiungeranno il settimo mese di gravidanza. La misura, pensata come sostegno alle spese dell’ultimo periodo di gravidanza e dei primi mesi di vita del bambino, a differenza di altre misure di sostegno alla nascita, non prevede alcun limite di reddito per potervi accedere e il premio non concorre alla formazione del reddito complessivo.
L’erogazione della prestazione spetterebbe all’Inps. Al momento, però, le modalità operative per la presentazione della domanda, non sono ancora state comunicate, sembra a causa delle necessità di adeguamento della piattaforma che dovrà accogliere telematicamente le richieste. Il diritto all’erogazione dell’assegno è comunque garantito retroattivamente a tutte le donne con residenza in Italia, cittadine italiane e comunitarie e non con permesso di soggiorno di lungo corso (requisiti specificati dall’Inps nella circolare n. 39 e con la nota n. 61).
L’adeguamento degli strumenti tecnologici, però, non è l’unico aspetto ad ostacolare l’ottenimento del bonus: anche la modalità con cui dovrà essere presentata la domanda risulta essere poco chiara e ciò comporterà presumibilmente, un sovraccarico di richieste e una conseguente attesa per l’erogazione del bonus.
Legge di Bilancio 2017: il pacchetto famiglia
Come detto, il bonus Mamme domani fa parte di un pacchetto famiglia che comprende diverse misure di sostegno. Queste, in sintesi, quelle introdotte o confermate dall’ultima Legge di Bilancio.
- Voucher Asilo Nido – nuova misura che consiste in un voucher fino a 1.000 euro annui, finalizzato a sostenere il pagamento della retta per asili pubblici o privati. L’agevolazione spetta a tutti i bambini nati a partire dal 1° gennaio 2016, fino al compimento dei tre anni d’età. La misura è riconosciuta anche nel caso in cui i genitori usufruiscano del congedo parentale ma non è cumulabile con il voucher babysitter, né con la detrazione Irpef (19% fino a 632 euro per le spese di iscrizione al nido). Non sono previsti vincoli di reddito. (art. 49 comma 1 legge di bilancio 2017).
- Bonus bebè – istituito dalla Legge di Stabilità 2015 per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017. La misura è stata confermata per il 2017 alle condizioni preesistenti. L’assegno mensile ha un importo pari a 80 euro al mese per ogni figlio minore di 3 anni, se l’Isee del nucleo familiare non supera 25.000 euro; raddoppia, se l’Isee del nucleo familiare non supera 7000 euro.
- Voucher baby sitter – Misura è destinata alle mamme lavoratrici che rientrano al lavoro subito dopo i cinque mesi di maternità obbligatoria, è stata confermata per il 2017 con un aumento delle risorse da 20 a 40 milioni di euro l’anno per le lavoratrici dipendenti e da 2 a 10 milioni per le lavoratrici autonome. Voucher e contributi, che hanno un valore pari a 600 euro mensili, sono riconosciuti per un massimo di 6 mesi (3 mesi per le lavoratrici autonome e per le libere professioniste iscritte alla Gestione separata dell’Inps). Le lavoratrici part time hanno contributi ridotti proporzionalmente all’orario di lavoro.
- Fondo credito bebè – nel corso dei prossimi tre anni è stata prevista la costituzione di un “Fondo di sostegno alla natalità”, mirato a garantire prestiti a tasso agevolato a favore delle famiglie con uno o più figli, nati o adottati, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari. Lo stanziamento è pari 14 milioni di euro per il 2017, 24 milioni di euro per il 2018, 23 milioni di euro per l’anno 2019, 13 milioni di euro per l’anno 2020 e 6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. (art. 47 legge di bilancio 2017).
- Congedo paternità obbligatorio – prorogato per il 2017, il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente deve essere goduto entro i cinque mesi dalla nascita del figlio. La sua durata è elevata da 1 a 2 giorni (analogamente a quanto già disposto per il 2016) fruibili anche in via non continuativa.
Riferimenti normativi:
Inps, Circolare 39/2017
Inps, Circolare 61/2017
Legge di Stabilità 2017
- Daniele Massazza